In ordine alla possibilità di apportare maggiorazioni agli emolumenti degli amministratori, si premette che, ai sensi dell’art. 82 comma 11 D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 D.M. 119/2000, la misura dei compensi può essere diminuita o aumentata con delibera adottata dagli organi dell’ente, ognuno nei confronti dei propri componenti, a condizione che l’incidenza delle spese determinate per indennità e gettoni di presenza in applicazione delle disposizioni del decreto, sulle spese correnti stanziate sul bilancio di previsione, non sia incrementata oltre il valore percentuale stabilito dalla tabella D del citato D.M. 119/2000.
Tuttavia la legge 266/2005 (finanziaria 2006) è intervenuta sui compensi degli amministratori degli enti locali, prevedendone una riduzione nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. Sembrerebbe, pertanto, che il legislatore abbia voluto introdurre una norma con la quale l’importo dei gettoni e delle indennità debba essere rideterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge mentre non risulterebbe che la rideterminazione dei canoni si debba applicare per il solo anno 2006.