Congedo parentale (personale tempo determinato) per intera durata rapporto lavoro.

Territorio e autonomie locali
16 Ottobre 2007
Categoria 
15.03.03 Congedi parentali
Sintesi/Massima 

Possibilità fruizione (personale assunto contratto tempo determinato) periodo congedo parentale (richiesto momento nomina) per intera durata rapporto lavoro - possibilità procedere riproporzionamento detto periodo, fermo restando attribuzione trattamento economico (previsto art. 34, D. Lgs 151/2001).

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale un comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia possibile che un dipendente, assunto con contratto a tempo determinato, chieda al momento della nomina la fruizione di un periodo di congedo parentale per l'intera durata del rapporto di lavoro, ovvero se sia possibile procedere ad un riproporzionamento di detto periodo in relazione alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando l'attribuzione del trattamento economico previsto dall'art. 34 del D. Lgs 151/2001.
Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che l'art. 7, comma 10, del CCNL 14.9.2000 prevede espressamente che al personale a tempo determinato si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del restante personale a tempo indeterminato, salvo le eccezioni espressamente indicate nello stesso articolo. In particolare la lettera e) del citato comma 10, riconosce chiaramente al personale in questione il diritto alla fruizione 'di tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000. Pertanto le disposizioni a tutela della maternità e della paternità di cui alla predetta legge, poi confluite nel D.Lgs 151/2001, si applicano anche al personale a tempo determinato.
Ciò posto, poiché la predetta clausola contrattuale non prevede alcun riproporzionamento o riduzione della durata dei relativi periodi di assenza con riferimento alla durata del rapporto a termine, si ritiene, come sostenuto anche dall'Aran, che non sia possibile procedere ad una decurtazione proporzionale del periodo di congedo parentale richiesto, congedo che non può eccedere la durata del rapporto a termine. Va da sé che il lavoratore, per poter usufruire di detto congedo, deve, comunque, assumere servizio presso l'ente e rispettare i termini di preavviso espressamente previsti dall'art. 32, comma 3 del citato D.Lgs 151/2001.
Si soggiunge da ultimo che il trattamento economico spettante è quello previsto dall'art. 17, comma 5, del CCNL 14.9.2000, con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato. Pertanto, i primi 30 giorni di astensione facoltativa saranno retribuiti per intero, mentre per i successivi troverà applicazione l'art. 34 del predetto D.Lgs 151/2001.