Permessi spettanti ad un amministratore comunale assente dal lavoro nella giornata in cui è convocato il consiglio comunale, senza partecipazione alla relativa seduta.
E' stato chiesto un parere in merito alla possibilità per un amministratore comunale di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio comunale, come previsto dal 1° comma dell'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se lo stesso non partecipi alla seduta; si chiede, altresì, se, in caso affermativo, sia sufficiente, quale documento giustificativo, la presentazione al datore di lavoro dell'avviso di convocazione del consiglio comunale oppure se sia necessario produrre una certificazione che attesti l'effettivo svolgimento della seduta consiliare.
Al riguardo, si rappresenta che i permessi per i componenti dei consigli e delle giunte comunali nonchè degli organi esecutivi delle unioni dei comuni, sono disciplinati esclusivamente dai commi 1, 3 e 4 del citato art. 79, ai quali si aggiungono quelli non retribuiti previsti dal successivo comma 5.
Le norme riflettono il diritto costituzionalmente garantito di chi è chiamato a funzioni pubbliche di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato (art. 51 Cost.).
Resta, comunque, fermo l'obbligo del lavoratore di usufruire dei permessi previsti dal comma 1 del succitato articolo solo nei casi di effettiva partecipazione alle sedute consiliari, mentre può disporre degli ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
L'amministratore dovrà documentare, con apposita certificazione, l'effettiva partecipazione alle sedute dell'organo elettivo di appartenenza, secondo quanto disposto dal successivo comma 6 del medesimo articolo di legge.