Nell’ipotesi di mancata approvazione, nei termini prescritti, del rendiconto di gestione, preliminarmente si osserva che il termine del 30 giugno, previsto dall’art. 151 comma 7 D.Lgs.267/2000, non è assistito da apposita sanzione. Né tale inadempimento può comportare lo scioglimento del consiglio comunale “per gravi e persistenti violazioni di legge”, ai sensi dell’art. 141 comma 1 lett.a) TUOEL.
Ciò premesso, si segnala che, comunque, la mancata adozione del conto consuntivo, indubbiamente, costituisce omissione di un atto obbligatorio per legge che potrebbe dar luogo, ai sensi dell’art. 136 TUOEL, alla nomina, da parte del difensore civico regionale, di un commissario ad acta.
Si aggiunge, da ultimo, che sul potere sostitutivo del difensore civico, alla luce del nuovo quadro istituzionale, sussistono contrastanti orientamenti in giurisprudenza.
Mentre, infatti, in alcune pronunce (TAR Abruzzo 667/2005) si sottolinea che la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo, non ha osservato nulla sulla vigenza dell’art. 136 cit., in altre (ordinanza TAR Toscana 122/2006) si precisa che, non rivestendo il difensore civico natura né di organo regionale né di organo di governo, non ha alcun potere sostitutivo nei confronti dell’ente locale, nella materia in questione.
Per quanto concerne, invece, la mancata approvazione delle varianti di bilancio, va rilevato che, ai sensi dell'art. 175 TUOEL le suddette variazioni possano essere adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
Se da un lato il consiglio non è tenuto a ratificare il provvedimento, dall'altro secondo l'art. 175, comma 5 TUOEL, tale organo in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione dell'organo esecutivo, deve adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il termine del 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari al fine di provvedere alla regolazione dei rapporti, sorti sulla base della delibera della giunta, non ratificata.