Divieto per gli organi politici comunali di partecipare alla composizione della Commissione edilizia nel caso in cui la stessa si esprima quale organo consultivo

Territorio e autonomie locali
8 Agosto 2006
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Divieto per gli organi politici comunali di partecipare alla composizione della Commissione edilizia nel caso in cui la stessa si esprima quale organo consultivo

Testo 

E' stato posto un quesito diretto a conoscere se il divieto per gli organi politici comunali di partecipare alla composizione della Commissione edilizia valga nel caso in cui la stessa si esprima quale organo consultivo.
Al riguardo, preliminarmente, si richiama la circolare n. 1/2005 con la quale questo ufficio ha diramato il parere n. 492/99 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato in data 21 maggio 2003, nel quale è stato precisato che ' . la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni, non è più consentita dall'assetto normativo attuale' e che ' . qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche'.

Tuttavia, se da un lato nel suddetto enunciato si espone un principio generale applicabile in materia, dall'altro, va parimenti osservato che l'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge 448/2001, ha previsto una deroga all'applicazione del principio di netta separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione, sul quale è basato il richiamato orientamento del Consiglio di Stato.
Tale norma, infatti, dispone che ' . gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2,3,4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e all'art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio'.
È utile ricordare che l'art. 107 sopracitato prevede, al comma 4, che ' le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative ' ed è indubbio che la citata norma della legge finanziaria 2001 ha esplicitamente inteso introdurre una deroga alle attribuzioni degli organi burocratici.
Sulla base di tali considerazioni, nel caso in esame, trattandosi di un comune che ha una popolazione di 2.036 abitanti, si ritiene che sia applicabile la suddetta disciplina derogatoria qualora l'Ente abbia preventivamente adottato disposizioni regolamentari che affidano espressamente ad un componente della Giunta la responsabilità dell'ufficio tecnico, preposto alla gestione del settore edilizio.