In ordine alla questione se la delibera della giunta comunale, di approvazione di un progetto definitivo e la determina dirigenziale, di approvazione di un progetto esecutivo, possano essere considerati atti gestionali, bisogna procedere all’individuazione dei distinti livelli di competenza per l’ente locale, nella programmazione e realizzazione di opere pubbliche. A tal fine il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla legge 109/1994 con le successive modifiche, dai regolamenti di attuazione nonché dalla normativa regionale di riferimento. Non possono, poi, tralasciarsi i rapporti interni all’ente locale, tra organi di governo e apparato burocratico, secondo l’art. 107 D.Lgs. 267/2000, infatti, i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo sono attribuiti agli organi di governo mentre la gestione amministrativa è affidata ai dirigenti.
Ciò premesso, si ritiene che spetti al consiglio comunale approvare il programma triennale nonché l’elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare, unitamente al bilancio di previsione di cui costituiscono parte integrante.
La fase del progetto preliminare, connessa alla programmazione delle opere, insieme con la successiva fase progettuale, quella definitiva, risulta, invece, di competenza della giunta.
Quanto all' approvazione del progetto esecutivo di opera pubblica mentre il Consiglio di Stato, Sez. IV n. 4744/2001 aveva ricondotto la relativa competenza ai poteri della giunta comunale o provinciale, recentemente il TAR Emilia Romagna n. 409/2004 ha seguito un differente orientamento. Per il Collegio di primo grado, il progetto esecutivo si colloca nell’ambito di un’attività di esecuzione tecnica di quanto già contenuto nel progetto preliminare ed in quello definitivo, pertanto, non comportando alcuna scelta politico-amministrativa, la sua approvazione rientra pienamente nella categoria degli atti attribuiti ai dirigenti.