Trasferimento alla comunità montana del servizio di asilo nido.

Territorio e autonomie locali
11 Luglio 2006
Categoria 
09 Comunità Montane
Sintesi/Massima 

Relativamente alla legittimità della deliberazione di un comune, con cui viene sospesa l’efficacia di una precedente delibera che aveva disposto il trasferimento alla comunità montana di un importo pari ai 9/12 del contributo statale consolidato per maggiori oneri contrattuali del personale comunale, si precisa, innanzitutto, che i trasferimenti statali, previsti dal D.Lgs.244/97, finanziano indistintamente il complesso delle spese del comune cosicché la voce del contributo consolidato “maggiori oneri contrattuali” non costituisce un vincolo di destinazione per il comune.
Peraltro, si rappresenta che, nel caso in esame, la comunità montana gestisce il servizio di asilo nido anche per altri comuni in ragione di apposita convenzione e che, in base ad essa, gli enti deleganti (come pure avrebbero potuto ex art.30 TUOEL) nessun ulteriore contributo hanno pattuito a carico del comune in questione, oltre quello disciplinato dalla convenzione e sussistente a carico di tutti i comuni.
Così, né disposizioni di legge né convenzioni obbligano il comune a continuare a trasferire a tempo indeterminato alla comunità montana le somme in oggetto.

Testo 

 
Un comune chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine alla legittimità della deliberazione con la quale il proprio organo rappresentativo ha stabilito di sospendere l'efficacia di una propria precedente delibera che aveva disposto il trasferimento alla  comunità montana di circa 18.000 euro, pari ai 9/12 del contributo statale consolidato per maggiori oneri contrattuali del personale comunale.
Al riguardo, va rilevato anzitutto che i trasferimenti statali di cui al decreto legislativo n. 244 del 1997 finanziano indistintamente il complesso delle spese del comune; non può pertanto ritenersi che la voce di dettaglio del contributo consolidato "maggiori oneri contrattuali" costituisca un vincolo di destinazione a carico del comune.
Ciò premesso, va rilevato altresì che la suddetta comunità montana, in forza della apposita convenzione gestisce il servizio di asilo nido anche per altri comuni e che in tale accordo gli enti deleganti, nell'impegnarsi, ai sensi dello statuto della comunità montana, a trasferire all'ente montano le risorse finanziarie e organizzative necessarie per l'esercizio della delega, nessun contributo ulteriore – come pure avrebbero potuto ai sensi dell'art. 30 del T.U.O.E.L. 267/2000 che demanda alla convenzione medesima il compito di stabilire i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi degli enti contraenti – hanno espressamente previsto e pattuito a carico del comune in questione , oltre a quello disciplinato dalla citata convenzione, e posto a carico di tutti i suddetti comuni che hanno deciso di gestire il servizio in forma associata.
Va peraltro evidenziato che tale ultimo contributo già comprende, in base alla citata convenzione, una quota parte del costo del personale adibito al servizio di asilo-nido.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che non siano ravvisabili disposizioni né di legge né convenzionali che obblighino il comune a continuare a trasferire a tempo indeterminato alla comunità montana le somme in questione.
Va tuttavia rilevato che la citata convenzione è stata sottoscritta dagli enti aderenti sulla base di equilibri finanziari che si fondavano anche sul contributo statale in questione, per cui si riterrebbe opportuno rinegoziare i trasferimenti a carico degli enti convenzionati, anche al fine di evitare un possibile contenzioso che andrebbe risolto in base alla convenzione medesima.