Quorum richiesto per la validità della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

Territorio e autonomie locali
8 Giugno 2006
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

L’art. 38 D. Lgs. 267/2000 ha delegificato la disciplina del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, demandandola al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e fissando, come unico principio inderogabile, la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco.
La questione del quorum necessario per l'approvazione del bilancio preventivo va risolta, in base alle disposizioni statutarie e regolamentari, adottate in materia dal comune. In particolare, nell’ipotesi di un numero insufficiente di consiglieri per approvare il bilancio in prima convocazione, in alternativa alla procedura di scioglimento del consiglio comunale ex art. 141, comma 1 lett.c) TUOEL, si potrebbe convocare il consiglio in seconda convocazione. Infatti, per la giurisprudenza del Consiglio di Stato (CdS, V Sezione 17 febbraio 2006, n.640) sono valide le delibere adottate con il quorum della seconda convocazione anche se il consiglio non è in grado di assicurare, nemmeno potenzialmente, la presenza del numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute di prima convocazione. E’ evidente che tale soluzione deve, come accennato, essere compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari del comune in materia.

Testo 

            Una prefettura ha rappresentato la situazione creatasi presso un comune ove i consiglieri attualmente in carica sono solo sei più il sindaco, non essendo possibile procedere alla surroga né dei consiglieri di maggioranza né di quelli di minoranza per esaurimento delle rispettive liste di appartenenza.
            Premesso, altresì, che lo statuto comunale richiede, per la validità delle sedute, la presenza di 7 consiglieri più il sindaco per le sedute di prima convocazione e 4 consiglieri più il Sindaco per le sedute di seconda convocazione – precisando che per l'approvazione del bilancio preventivo è necessario il quorum prescritto per le sedute di prima convocazione – si chiede se tale situazione debba necessariamente condurre all'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale ex art. 141, comma 1, lettera c) del T.U.O.E.L. 267/2000.
            Al riguardo si rileva preliminarmente che l'art. 11, comma 1, della legge n. 265 del 1999 (ora riprodotto nell'art. 38, comma 2, del citato testo unico) ha delegificato la disciplina del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, demandandola al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e ponendo come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
            Il problema prospettato va pertanto risolto unicamente in base alle disposizioni statutarie e regolamentari adottate in materia dal comune.
            Prevede, in particolare,il regolamento comunale che il consiglio comunale, in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al comune, escluso il sindaco e che per la validità delle adunanze di seconda convocazione si richiede la presenza di quattro consiglieri più il sindaco.           
            In base a tali disposizioni sarebbe stato possibile, come pure prospettato dalla  prefettura in alternativa all'avvio della procedura di scioglimento, convocare il consiglio per l'approvazione del bilancio in seconda convocazione.
            La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, ritiene valide le delibere adottate con il quorum prescritto per la seconda convocazione anche se il Consiglio non sia in grado di assicurare, nemmeno potenzialmente, la presenza del numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute di prima convocazione, in quanto, "deve ritenersi indifferente, per la validità delle deliberazioni adottate in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati al comune, conoscere le ragioni del mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione" (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, V Sezione, 17 febbraio 2006, n. 640).
            A tale soluzione, tuttavia, osta il dettato  dello statuto comunale, il quale richiede, per l'approvazione del bilancio preventivo, " la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione", con ciò precludendo in radice la possibilità di deliberare con il quorum ridotto sufficiente per le sedute di seconda convocazione.
            Pertanto, potendo contare sulla presenza di soli sei consiglieri in carica, oltre il sindaco, il consiglio comunale si trova nell'impossibilità di deliberare il bilancio di previsione con il quorum prescritto per la validità delle sedute di prima convocazione, con ciò verificandosi i presupposti per l'avvio della procedura di scioglimento ex art. 141, comma 1, lettera c) del citato testo unico.