Mozione di sfiducia. Applicabilità statuto comunitario.

Territorio e autonomie locali
29 Maggio 2006
Categoria 
09.02.05 Presidente
Sintesi/Massima 

L’evenienza di poter qualificare l’art. 52 D. Lgs. 267/2000, disposizione specificatamente prevista per la mozione di sfiducia del sindaco e del presidente della provincia, quale norma di principio, come tale applicabile anche alle comunità montane, deve considerarsi inammissibile.
Anche ove si volesse ritenere, in virtù del combinato disposto artt. 28, comma 7 e 32, comma 5, utilizzabile l’art. 52 cit. se ne dovrebbe rilevare l’incompatibilità con il sistema elettivo degli organi delle comunità montane, quali organi derivati e non eletti a suffragio popolare.
Pertanto, la disposizione in questione non appare estensibile "de plano" al presidente dell’ente montano, per il quale l’istituto della mozione di sfiducia, compresi i limiti temporali entro i quali la mozione deve essere discussa, non può che essere disciplinato dallo statuto della comunità.

Testo 

 
         E' stato richiesto ad una prefettura di pronunciarsi circa i termini temporali da osservare per la discussione della mozione di sfiducia presentata nei confronti del presidente di una comunità montana, tenuto conto delle divergenze rilevabili, sotto l'aspetto considerato, tra le previsioni dello statuto della comunità montana in questione, in cui si dispone che  la mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, e le previsioni contemplate dall'art. 52 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, secondo il quale la mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
            Si ritiene che la comunità montana sia tenuta all'osservanza delle previsioni contemplate dal proprio statuto.
            Pur tenendo conto della circostanza che il regime normativo tracciato dallo statuto comunitario appare conformato, sul punto in esame, ad una legge (art. 17 L.R. n. 12/1999) ormai abrogata (ai sensi dell'art. 28 della L.R. Puglia n. 20/2004), non può, per ciò solo, desumersene l'inapplicabilità, considerato che, in base ai principi ermeneutici, le previsioni statutarie devono essere considerate tuttora applicabili nella misura in cui non confliggono con la L.R. Puglia n. 20/2004.
            Stante la cennata situazione di non incompatibilità fra statuto e vigente L.R. n. 20/2004, deve concludersi nel senso dell'operatività, allo stato, delle disposizioni statutarie in questione.
            Quanto all'evenienza di poter qualificare, cosi come asserito dal presidente della comunità montana, come norma di principio, quella di cui all'art. 52 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, se ne ritiene l'inammissibilità.
            Ed invero, anche ove si volesse ritenere, in virtù del combinato disposto artt. 28, comma 7 e 32, comma 5 applicabile alle comunità montane il dettato di cui all'art. 52 cit., se ne dovrebbe rilevare in primo luogo l'incompatibilità con il sistema elettivo degli organi delle comunità montane, che sono organi derivati e non eletti direttamente a suffragio popolare.
            In altri termini, l'istituto della "mozione di sfiducia", dettato dall'art. 52 cit. specificatamente per sindaco e presidente della provincia, non appare estensibile, de plano, al presidente della comunità montana, nei confronti del quale, infatti, l'istituto della mozione di sfiducia non può che essere configurato cosi come avviene nello statuto dell'interessata comunità montana, vale a dire tenendo conto delle diverse modalità elettive del presidente e dell'organo esecutivo, e quindi delineandosi, congruamente con tale presupposto, come mozione di sfiducia costruttiva, (similmente al sistema introdotto dalla legge di riforma delle autonomie locali n. 142/1990, in cui il sindaco, com'è noto, era espressione del consiglio comunale).
            Anche la disciplina correlata ai meri riferimenti temporali entro i quali la mozione deve essere discussa, non può che seguire le sorti dell'intero sistema a cui pertiene, con la conseguenza dell'inapplicabilità delle previsioni contemplate nell'art. 52 del T.U.O.E..L. n. 267/2000 mentre, viceversa, l'ente montano è tenuto all'osservanza della speciale disciplina contenuta, sul punto, nel proprio statuto.