Ricostituzione di un gruppo consiliare

Territorio e autonomie locali
26 Giugno 2006
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

La materia avente ad oggetto la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale, è, pertanto, nel loro alveo che devono essere risolte le eventuali problematiche.
Si segnala, comunque, che molti statuti non impongono limiti numerici per la costituzione di gruppi consiliari corrispondenti alle liste che hanno partecipato alle elezioni. Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa in materia (TAR Liguria, Sez.II 14 marzo 1996, n.161 e TAR Sicilia, Sez.II 29 settembre 2003, n.1462), in tal modo vi è l’intento di riprodurre all’interno del consiglio comunale il risultato elettorale o permettere la visibilità politica ed amministrativa alle liste che abbiano avuti candidati eletti.

Testo 

E' stato chiesto un parere  in ordine alla legittimità di ricostituire un gruppo consiliare originariamente costituito dai due consiglieri comunali i quali eletti nella lista elettorale denominata "XX" sono successivamente transitati nel gruppo " YY".
Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, anche le problematiche connesse alla stessa dovrebbero trovare adeguata soluzione nella specifica disciplina di cui l'ente locale si è dotato.
L'esistenza dei gruppi consiliari, infatti, non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni di legge che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo.
Pertanto, passando ad esaminare le disposizioni dell'ente locale in parola, nello statuto comunale si legge che i consiglieri comunali " . sono costituiti, di norma, in gruppi consiliari corrispondenti alle liste nelle quali sono eletti. In altra ipotesi il consigliere o aderisce ad un altro gruppo già regolarmente costituito o confluisce in un unico gruppo denominato misto. Nell'eventualità di costituzione di un nuovo gruppo consiliare, diverso da quelli che hanno partecipato alla competizione elettorale, il numero minimo dei componenti è di tre".
Viene inoltre disposto che "Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente, se quest'ultimo ne accetti l'adesione; ..".
Il regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari del comune interessato, per quanto riguarda la composizione e le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, rimanda a quanto disposto dallo statuto comunale.
Dalle disposizioni suesposte si evince che lo statuto non impone limiti numerici per la costituzione di gruppi consiliari corrispondenti alle liste che hanno partecipato alle elezioni. Tale previsione, contenuta in molti statuti comunali, ha l'intento, secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 14 marzo 1996, n. 161, nonché T.A.R. Sicilia, Sez. II, 29 settembre 2003, n. 1462), " . di riprodurre con la massima ampiezza all'interno del consiglio comunale il risultato elettorale o, meglio, di permettere la visibilità politica ed amministrativa alle liste che abbiano avuto candidati eletti".
La norma che prescrive, invece, un numero di tre consiglieri comunali si applica ai soli gruppi consiliari di nuova costituzione e non anche a quelli espressione delle liste che hanno partecipato alle elezioni, non rilevando a tal fine la circostanza che la costituzione di questi ultimi avvenga in un momento successivo a quello di inizio della consiliatura.
Poiché, dunque, il gruppo " XX " costituisce pur sempre espressione dell'originaria, omonima lista elettorale, non si ravvisano motivi ostativi alla sua ricostituzione come gruppo unipersonale.