Consorzi obbligatori per le strade vicinali ad uso pubblico ex lege n. 126/1957.

Territorio e autonomie locali
26 Luglio 2006
Categoria 
07.02 Consorzi
Sintesi/Massima 

In tema di costituzione di consorzi obbligatori per le strade vicinali, l’art.14 L.126/1957 stabilisce che “la costituzione dei consorzi previsti dal D.L.Lgt. n.1446/1918, per la manutenzione sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del comune, alla costituzione provvede d’ufficio il Prefetto”.
La norma in questione, diretta a garantire la viabilità in zone periferiche e comunque tali da assolvere all’interesse pubblico alla mobilità, deve ritenersi tuttora vigente, anche alla luce del D.Lgs.112/1998 e del TUOEL 267/2000, cosicchè la relativa competenza spetta in prima istanza al comune e, solo in caso di sua inattività, al prefetto.
Ai fini, poi, dell’individuazione delle strade vicinali ad uso pubblico, in relazione all’uso pubblico, dal prevalente indirizzo giurisprudenziale emerge che una strada può rientrare nella categoria delle cd. vie vicinali pubbliche (cioè delle strade private soggette a pubblico transito) solo quando sussistono alcuni elementi, quali il passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale o la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale (TAR Lecce 1553/2005, TAR Emilia Romagna 287/2005, CdS 373/2004).

Testo 

                             
E' stato chiesto di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla competenza del prefetto in materia di costituzione di consorzi obbligatori per le strade vicinali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 126/57, ed ai criteri cui poter fare riferimento per l'individuazione delle strade vicinali ad uso pubblico.
Al riguardo, si premette che questa Amministrazione, con riferimento a questioni analoghe concernenti la vigenza della norma sopra citata, ha acquisito in passato l'avviso del Dicastero delle Infrastrutture e Trasporti.
Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 126/57, "la costituzione dei consorzi previsti dal D.L.Lgt. del 1.9.1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico .è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione provvede d'ufficio il Prefetto".
Al riguardo il Dicastero interpellato ha espresso l'avviso che la norma in questione, deputata ad assicurare la viabilità in zone periferiche e comunque tali da assolvere all'interesse pubblico alla mobilità, debba considerarsi tuttora vigente, anche alla luce del d.lgs.vo n. 112/98 e del T.U.O.E.L. n. 267/2000, e che la relativa competenza spetti in prima istanza al comune e, solo in caso di sua inattività, al prefetto.
            Lo stesso Dicastero ha precisato che il mantenimento in vigore dell'unico articolo (art. 14) della sopra citata legge n. 126, per effetto dell'art. 231 del nuovo codice della strada, ha lo scopo di garantire il mantenimento in esercizio delle strade vicinali che assicurano la viabilità in zone periferiche o comunque tali da assolvere all'interesse pubblico alla mobilità.
Pertanto, nel ritenere che anche l'art. 16 del D.L.Lgt. n. 1446/1918 sia tuttora in vigore, tenuto conto che si tratta comunque di strade aperte alla libera circolazione e a cui occorre conferire le necessarie condizioni di percorribilità e sicurezza, ai fini dell'individuazione delle strade vicinali ad uso pubblico, si può far riferimento all'effettivo uso che delle stesse viene fatto, criterio peraltro contenuto nell'art. 2, comma 1 lett. f) n. 4 della legge n. 85/2001, di delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada. A tal fine si osserva che il criterio di individuazione va comunque riferito al perseguimento del pubblico interesse alla mobilità sopra richiamato, nel cui ambito è compreso quell'obbligo di mantenere, sistemare e ricostruire le strade vicinali per assicurarne la viabilità e l'assolvimento dei collegamenti delle medesime con le zone periferiche.
Ed invero, proprio ai fini dell'individuazione dell'uso pubblico, dal prevalente indirizzo giurisprudenziale  emerge che, avendo  l'iscrizione negli elenchi comunali delle strade funzione meramente dichiarativa e non costitutiva, una strada può rientrare nella categoria delle c.d. vie vicinali pubbliche (cioè delle strade private soggette a pubblico transito) – da non confondersi con le strade vicinali private formate "ex collocatione privatorum agrirum" e quindi di proprietà dei conferenti – solo quando sussistono alcuni elementi, quali il passaggio esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile (cfr. in tal senso T.A.R. Lecce n. 1553/05; T.AR. Emilia Romagna n.287/05; C. di S. n. 373/04; C. di S. sez. IV n. 1155/01; sez. V n. 5692/2000; n. 1250/1998; n. 29/1997; T.A.R. Toscana n. 1385/03).