Il caso in esame può essere inquadrato nell’ambito dell’art. 106 c.p.c., avendo un comune chiesto ed ottenuto, con autorizzazione del giudice, la chiamata in causa del terzo interessato a subentrare per surroga.
Si configura, così, un’ipotesi di litisconsorzio successivo, con arricchimento di parti in corso di causa, nonché facoltativo, in quanto ad istanza di parte.
Il terzo, a seguito della chiamata in causa da parte del comune, è diventato “parte” nel pendente giudizio civile, rappresentandosi, nei suoi confronti, la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, n. 4 TUOEL.
Nell’ipotesi, pertanto, in cui il soggetto terzo chiamato in causa dal comune debba subentrare ad un consigliere dimissionario, si ritiene che l’ente dovrà procedere alla surroga di quest’ultimo, con il primo dei non eletti che segue nella medesima lista e, ove non sussistano cause di ineleggibilità, avviare la procedura di cui all’art. 69, D.Lgs 267/2000 nei riguardi del consigliere subentrato, per la contestazione di incompatibilità in cui versa.