Modifica statutaria con la quale si conferisce alla Giunta comunale “il potere in ordine alle modalità di esercizio della rappresentanza legale, ivi compreso il potere di nomina del legale”.

Territorio e autonomie locali
31 Marzo 2006
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Modifica statutaria con la quale si conferisce alla Giunta comunale “il potere in ordine alle modalità di esercizio della rappresentanza legale, ivi compreso il potere di nomina del legale”.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, diretta a conoscere l'avviso di questa Direzione Centrale in merito alla compatibilità con il vigente quadro normativo di una modifica statutaria con la quale si conferisce alla Giunta comunale 'il potere in ordine alle modalità di esercizio della rappresentanza legale, ivi compreso il potere di nomina del legale'.
Al riguardo va rilevato anzitutto che i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, sono stabiliti dallo statuto, il quale è deliberato dal Consiglio e non dalla Giunta (cfr., art. 6 del T.U.O.E.L. n. 267/2000).
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, la citata norma deve intendersi nel senso che è attribuito alla autonomia statuaria un potere non limitato alla disciplina organizzativa della rappresentanza legale, ossia alla materia delle autorizzazioni a promuovere o resistere alle liti, ma comprensivo della individuazione del soggetto investito del potere di rappresentanza processuale, in via generale o in relazione a determinate categorie di controversie (cfr., da ultimo, Cassazione, Sez. Unite Civili, 16 giugno 2005, n. 12868).
Ciò premesso, va ora precisato che lo statuto può legittimamente prevedere, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la necessità di una preventiva autorizzazione giuntale ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza.
Non può non rilevarsi, tuttavia, che se l'autorizzazione del consiglio o della giunta trovava ragione in un assetto in cui il sindaco era eletto dal consiglio stesso, non ha più ragione di esistere in un sistema nel quale il sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli assessori che compongono la giunta.
Essa pertanto va ora considerata come atto necessario solo se espressamente richiesta dallo statuto.
Il conferimento al difensore della procura nelle liti attive e passive deve, invece, necessariamente considerarsi di competenza dirigenziale, come precisato con circolare n. 2/2005 in data 8 luglio 2005.
Se da un lato, infatti, può ritenersi consentito alla fonte statutaria prevedere la preventiva autorizzazione della giunta alle liti – in ragione della connotazione latamente politica che le decisioni di agire o resistere in giudizio possono assumere, specie in riferimento a determinate tipologie di atti e di controversie, così da comportare valutazioni segnate da ampi spazi di discrezionalità politica in ordine alla scelta di difendere in giudizio la legittimità e la correttezza degli atti o comportamenti contestati – il conferimento della procura al difensore, concretandosi nell'esercizio di una funzione strettamente gestionale, deve necessariamente considerarsi di competenza dirigenziale in base all'art. 107 del T.U.O.E.L. 267/2000 ed all'art. 27 del d.lgs. n. 265 del 2001.