La fattispecie in questione non è espressamente disciplinata da norme di rango legislativo.
A tal proposito, assume particolare rilievo l’art. 17 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.67, il quale stabilisce che l’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Avvalendosi, pertanto, della potestà normativa di cui al citato articolo, è consentito ad un comune prevedere lo scioglimento “automatico” dei consigli circoscrizionali, nell’ipotesi di scioglimento anticipato del consiglio comunale, al fine di garantirne il rinnovo contestualmente con le elezioni comunali.
Si deve aggiungere che in base ad un orientamento giurisprudenziale (TAR Umbria 20 maggio 1999 n.386), se i consigli circoscrizionali seguono la sorte del consiglio comunale quanto alla cessazione anticipata del mandato, questi possono proseguire interinalmente l’esercizio delle loro funzioni, ove non versino in situazioni di illegalità, autodissoluzione e simili.
D’altronde per il consiglio comunale, l’art.53 TUOEL espressamente prevede che resti in carica sino alle elezioni del nuovo organo, nel caso in cui concluda anzitempo il suo mandato per un fatto sopravvenuto che non comporti l’applicazione della sanzione dello scioglimento e del commissariamento (ipotesi patologiche legate, appunto, alla violazione di legge, all’autodissoluzione).
E' stato richiesto di conoscere se lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 143 del T.U.O.E.L. 267 del 2000 comporti o meno l'automatico scioglimento degli organi circoscrizionali.
Al riguardo va rilevato che tale fattispecie non è disciplinata espressamente da norme di rango legislativo, benché l'art. 146 del citato testo unico estenda espressamente ai consigli circoscrizionali l'applicabilità, "in quanto compatibili con i relativi ordinamenti", delle disposizioni sugli scioglimenti conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
Tuttavia, proprio la possibilità, prevista dalla citata norma, di proporre un autonomo scioglimento per i consigli circoscrizionali, induce a ritenere che il provvedimento di rigore adottato per il consiglio comunale non possa comportare di per sè il contemporaneo scioglimento dei consigli circoscrizionali, in quanto quest'ultimo provvedimento deve formare oggetto di una distinta ed apposita valutazione quanto all'esistenza dei presupposti previsti dalla legge.
Avendo il prefetto ritenuto che non si siano verificati anche per i componenti dei consigli circoscrizionali condizionamenti mafiosi tali da portare ad un autonomo scioglimento, si ritiene che tali organi possano continuare a svolgere le proprie funzioni fino all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
Tale indirizzo interpretativo appare peraltro confortato anche dalla giurisprudenza amministrativa, sia pur formatasi sulla diversa ipotesi di scioglimento di cui all'art. 141 del citato testo unico, secondo cui tale forma di prorogatio si basa sul principio generale della continuità dell'azione amministrativa, per il quale, di norma, il titolare di un organo resta in funzione sino a che non entri in carica il successore (cfr., in tal senso, T.A.R. Umbria, 20 maggio 1999, n. 386).
Secondo tale orientamento "questa è la regola tuttora vigente, per comune consenso, nelle amministrazioni degli Enti locali" anche dopo l'abrogazione dell'art. 283 del T.U. n. 148 del 1915 che sanciva espressamente tale principio.
Viene rilevato altresì che "la nomina di un commissario straordinario nelle more della rielezione degli organi ordinari non appartiene all'ipotesi fisiologica, bensì all'ipotesi patologica di un consiglio comunale sciolto prima della scadenza per autodissoluzione, per violazione di legge, o per dimostrata incapacità di adempiere alle proprie funzioni.
In tutti questi casi, infatti, la nomina dell'organo straordinario non è una conseguenza della prossimità del rinnovo degli organi ordinari, ma è una conseguenza dell'attuale e immediata impossibilità per gli organi ordinari di proseguire nell'esercizio delle loro funzioni. Si è verificata, in sostanza, una situazione che esige prima la nomina di un commissario e poi – conseguenzialmente – l'indizione delle procedure elettorali per il rinnovo".
La prova che il sopravvenire dell'esigenza di rimuovere gli organi elettivi non comporta necessariamente la sostituzione di quelli in carica con un organo straordinario viene rinvenuta, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, nelle disposizioni di cui all'art. 37 – bis della legge n. 142 del 1990 (ora art. 53 del citato testo unico), per il quale "In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e del presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente".
E' dunque prevista dall'ordinamento l'ipotesi di un consiglio che, per un fatto sopravvenuto, cessa anzitempo dal suo mandato, e che nondimeno, non essendovi i presupposti per la sanzione dello scioglimento e del commissariamento, resta in funzione sino all'insediamento del nuovo.
Seguendo tale percorso analogico la citata sentenza ha ritenuto che identica soluzione possa proporsi anche per i consigli circoscrizionali, i quali "seguono la sorte del consiglio comunale, quanto alla cessazione anticipata del mandato, ma non sono ostacolati dal proseguire interinalmente nell'esercizio delle loro funzioni, non versando (a differenza del consiglio comunale) in situazioni di illegalità, autodissoluzione, malfunzionamento e simili".
Né a diverse conclusioni può pervenirsi laddove si prendano in esame le disposizioni statutarie per le quali "in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale si scioglie automaticamente anche il consiglio circoscrizionale".
Al riguardo, va anzitutto rilevato che per gli scioglimenti conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso la normativa di riferimento, che ha carattere di specialità, non può comunque essere se non quella statale e che, pertanto, l'autonomia, statutaria e regolamentare del comune può disciplinare solo i casi di scioglimento diversi dai suddetti.
Ciò premesso, va rilevato altresì che la citata norma statutaria, lungi dall'essere in contrasto con le disposizioni regolamentari che prevedono, in caso di scioglimento del consiglio comunale, la prorogatio dei consigli circoscrizionali fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, in realtà ne integra il contenuto, esplicitando un presupposto logico che era già insito nelle disposizioni medesime.
Non si vede, infatti, per quale motivo, se non in forza di un previo scioglimento, dovesse prevedersi la prorogatio di organi che non avevano ancora esaurito il proprio mandato.
Opportunamente, pertanto, il comune si è avvalso della potestà normativa prevista dall'art. 17 del citato testo unico - che ha delegificato la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni delle circoscrizioni - prevedendo espressamente, nel proprio statuto, lo scioglimento "automatico" dei consigli circoscrizionali in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, finalizzato a garantire la contemporaneità con le elezioni comunali.
Essendo la norma statutaria, come si è detto, integrata dalle citate disposizioni regolamentari, può ritenersi, anche sotto tale profilo, che i consigli circoscrizionali benché sciolti, debbano continuare ad esercitare le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi per la rinnovazione del consiglio comunale.