Estensione dei poteri del vicesindaco nell’esercizio delle funzioni vicarie
Si fa riferimento ad una lettera, con la quale sono stati sottoposti alla scrivente alcuni quesiti inerenti all'estensione dei poteri del vicesindaco nell'esercizio delle funzioni vicarie, tenuto conto, in particolare, che nel caso di specie l'ufficio del sindaco è vacante a causa del decesso dello stesso.
Giova rammentare che la problematica in parola ha formato oggetto di due pareri del Consiglio di Stato (n. 94/96 del 21 febbraio 1996 e n. 501/2001 del 14 giugno 2001) resi in seguito a richiesta della scrivente Amministrazione e diramati con circolari che ad ogni buon fine si uniscono in copia, chiaramente orientati verso una configurazione non restrittiva dei poteri spettanti al sostituto.
Secondo il Supremo Consesso Amministrativo, invero, la questione dell'estensione dei poteri del vicesindaco, in linea tendenziale si pone più sul piano dell'opportunità politico-amministrativa che su quello della stretta legittimità, considerato che, secondo i principi generali, la preposizione di un 'sostituto' all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare.
'. Se a ciò si aggiunge che l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, è giocoforza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori. In caso contrario, . ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco, ma l'ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestatamene voluto evitare che l'impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell'attività di governo dell'ente..'.
Sulla base delle cennate argomentazioni si ritiene che i quesiti posti da codesto ente locale concernenti specificatamente la possibilità di nominare un nuovo assessore allo scopo di portare a completezza l'organo collegiale giunta (ridotto di una unità a seguito di decesso del sindaco), nonché di attribuire o redistribuire deleghe agli assessori (una volta ripristinato il numero degli assessori), debbano trovare risposta affermativa.
In estrema sintesi, la nomina di un nuovo assessore ovvero l'attribuzione o redistribuzione delle deleghe assessorili devono reputarsi ammissibili, ove il vicesindaco ravvisi, nell'interesse pubblico, la necessità di provvedere in tal senso.
Unico limite a tale attività deve rinvenirsi nella evenienza che il vicesindaco designi a sua volta un proprio sostituto. Ed invero la posizione formale di vicesindaco non può essere attribuita ad altro assessore.
Precise indicazioni a tale proposito sono contenute nel parere soprarichiamato del Consiglio di Stato n. 501/2001 del 14.6.2001, in cui si sostiene esplicitamente che 'il vicesindaco non potrà designare un sub-sostituto e quindi, ove decaduto, rimosso o deceduto sarà sostituito, secondo sistema, dal commissario prefettizio'.
Per quanto concerne l'ulteriore quesito in merito alla possibilità di surrogare il sindaco, quale componente del consiglio comunale, con il primo candidato a consigliere nella lista della quale il sindaco faceva parte, si ritiene che tale evenienza sia preclusa.
Ed invero, come precisato dal Consiglio di Stato nel surriferito parere n. 94/96 del 21.2.1996, nel nostro ordinamento vige un principio di inammissibilità della delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive.
Non è configurabile, pertanto, alcun soggetto che sia legittimato ad esercitare in luogo del sindaco le specifiche funzioni di componente di diritto del consiglio comunale.