- Quale deve essere considerato il giorno iniziale per il computo del termine di cui all’art.134 del T.U.O.E.L. n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
22 Marzo 2006
Categoria 
06.03 Esecutività
Sintesi/Massima 

- Quale deve essere considerato il giorno iniziale per il computo del termine di cui all’art.134 del T.U.O.E.L. n. 267/2000.

Testo 

Con una nota una Prefettura, al fine di corrispondere ad analogo quesito posto da un Comune, chiede di conoscere quale debba essere considerato il giorno iniziale per il computo del termine di cui all'art.134 del T.U.O.E.L. n. 267/2000.
Al riguardo va rilevato che, secondo la norma in questione (cfr. il comma 3) 'le deliberazioni....diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione'. Tale ultimo adempimento è disciplinato dall'art.124 del citato testo unico, per il quale 'tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge'.
Al fine di dare una corretta applicazione alle norme citate occorre risolvere due problemi ermeneutici.
Il primo consiste nello stabilire se il termine previsto per l'esecutività delle delibere debba decorrere dal primo giorno di pubblicazione o dall'ultimo giorno della compiuta pubblicazione.
L'orientamento favorevole alla prima tesi interpretativa, per lo più risalente alla fase di prima applicazione della legge n. 142 del 1990, si basava sulla considerazione che il termine di cui all'art.47 della legge 142 (ora trasfuso nel citato art. 134) attiene alla esecutività dell'atto e non alla pubblicità, per la quale viene previsto un termine diverso.
L'affermazione si riteneva fosse suffragata dal fatto che tale termine coincide con quello di dieci giorni accordato alla minoranza per chiedere la sottoposizione al controllo dell'atto (art.45, comma 2, della legge 142/1990, ora trasfuso nell'art.127 del menzionato testo unico).
Tuttavia la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha da tempo optato per l'altra lettura della norma.
Basti citare, tra le tante, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 4397 del 3 maggio 1999, per la quale 'alla scadenza del quindicesimo giorno il subprocedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità, alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive se non siano già state dichiarate immediatamente eseguibili'.
Tale orientamento è stato peraltro mutuato anche dal giudice amministrativo, per il quale deve considerarsi ormai acquisito 'che il computo iniziale dei 10 giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni' (cfr., in tal senso, T.A.R. per la Sardegna, 21 maggio 2002, n. 709).
Il secondo problema interpretativo da risolvere consiste nello stabilire se, ai fini del calcolo del periodo di affissione, debba o meno applicarsi l'art.155 del codice di procedura civile, per il quale 'nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali'.
Anche tale problema è stato peraltro risolto da tempo e con univoco orientamento dalla giurisprudenza.
Sull'argomento si è pronunciata, da ultimo, anche la Corte Suprema di Cassazione, chiarendo che 'il dies a quo del periodo di affissione non può che comprendere il giorno iniziale' (Cassazione Civile, I Sezione, 8 giugno 2004, n. 12240).
Secondo tale orientamento 'soccorrono in tal senso tanto la dizione della norma – ora l'art.124 del d. lgs n. 267/2000 – secondo la quale 'tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge' e che dunque indica un periodo di durata dell'affissione, quanto il limite oggettivo di applicazione della regola generale invocata dal ricorrente (artt. 155 c.p.c. per i termini processuali, art. 2963 c.c.)'.
E' stato ritenuto altresì che 'detta regola (nel computo del termine si esclude il giorno iniziale) costituisce certamente un 'criterio generale per il computo del tempo' ma è data in funzione di un'attività o anche di una utilità per il soggetto, appunto legata al decorso del tempo, si riferisce, cioè, ai termini che assumono come punto di riferimento un evento dal verificarsi del quale acquista rilevanza giuridica l'attività o l'inattività del soggetto interessato e non torna, invece, applicabile allorchè una norma di legge prenda in considerazione o assegni rilevanza ad una situazione secondo la sua durata effettiva'.
Da tali considerazioni la Corte Suprema fa discendere che 'ai fini del compimento del periodo di affissione indicato dall'art.124 del d. lgs. n. 267 del 2000, e in relazione ad ogni effetto giuridico connesso all'affissione, il giorno iniziale non può non restare compreso nel periodo, atteso che esso, come, peraltro, si ricava espressamente dal testo della norma, è uno dei giorni utili alle finalità (conoscenza legale per la generalità dei cittadini) dell'affissione stessa'.
Conclusivamente, la esecutività delle deliberazioni degli enti locali consegue al determinarsi delle seguenti condizioni: pubblicazione dell'atto per 15 giorni consecutivi, computando a tal fine il giorno iniziale di affissione all'albo; dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni al cui compimento consegue l'esecutività della deliberazione.