Ammissibilità di un referendum popolare consultivo finalizzato alla consultazione della cittadinanza sul mantenimento del ciclo del cloro negli insediamenti industriali

Territorio e autonomie locali
22 Marzo 2006
Categoria 
02.01 Consultazione e Referendum popolare
Sintesi/Massima 

L'indizione di un referendum consultivo in ambito comunale è consentita a condizione che riguardi una materia nella quale l'ente locale, che indice il referendum, sia dotato di competenza esclusiva, vale a dire sia competente ad adottare una deliberazione che per produrre il suo effetto e per raggiungere il suo scopo non abbisogni dell'ulteriore approvazione di altre autorità né del concorso di altri enti.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un Ente ha chiesto l'avviso della scrivente in ordine all'ammissibilità del referendum popolare consultivo richiesto da 12.625 cittadini, finalizzato alla consultazione della cittadinanza sul mantenimento del ciclo del cloro negli insediamenti industriali di XXX In particolare, si chiede se possa ritenersi rientrante tra le materie oggetto di referendum consultivo popolare il quesito ' Volete voi che continuino le produzioni e le lavorazioni del cloro, del CVM e del fosgene ?' attività svolta negli stabilimenti Syndial di XXX. Al riguardo, si ritiene utile esaminare preliminarmente l'istituto dei referendum locali, figura attualmente prevista dall'art. 8, comma 3 del vigente testo unico, adottato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono un tipico istituto di democrazia diretta ovvero una forma di partecipazione popolare di carattere opzionale e pertanto entrano a far parte dei contenuti 'facoltativi' dello statuto comunale. In base alla novella operata dalla legge 265/1999 e recepita dal T.U.O.E.L. 267/2000, l'istituto del referendum popolare ha visto ampliare la propria valenza ed infatti i referendum locali sono ora configurabili non più solo come consultivi - unica tipologia già presente nell'originale formulazione dell'art. 6, comma 3 della legge 142 del 1990 - ma anche quali abrogativi di provvedimenti a carattere generale, provenienti dagli organi istituzionali e burocratici dell'ente, o propositivi, mediante i quali si conferisce agli elettori il potere di approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti, nonché ogni eventuale ulteriore tipo (ad es. oppositivi-sospensivi, confermativi, di indirizzo ecc.) che può essere previsto nei singoli statuti. In particolare, il referendum popolare consultivo, inserito nell'ambito delle forme di partecipazione popolare della collettività locale, viene utilizzato per consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale. Tuttavia, allo stato attuale, questa tipologia di referendum non sembra avere quella efficacia politicamente vincolante che alcuna parte della dottrina (Zucchetti) ritiene debba essergli attribuita allorquando dai suoi risultati si evinca in modo inequivocabile ed assoluto la prevalenza della volontà popolare. In realtà, gli effetti del referendum consultivo si risolvono in una pressione di fatto sugli organi di governo dell'ente. E' pertanto evidente che, pur in un contesto di ampio coinvolgimento democratico della collettività sulle problematiche di interesse locale, la norma ha operato una delimitazione di tipo oggettivo: i referendum popolari consultivi possono, infatti, riguardare solo materie di esclusiva competenza locale. Nello Statuto comunale di YYY, all'art. 28, comma 1, circa i referendum consultivi, si legge ' Con deliberazione del Consiglio Comunale, o su richiesta di almeno il cinque per cento dei cittadini elettori del comune è indetto referendum popolare consultivo su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale' ed inoltre, al comma 4 del medesimo art. 28, viene ribadito che ' la richiesta può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale'. Lo stesso statuto, nel rinviare per quanto concerne la procedura referendaria suddetta ad un apposito regolamento, fornisce l'indicazione che la consultazione della popolazione del Comune o delle circoscrizioni di decentramento su specifici argomenti di interesse collettivo possa essere ammessa ' anche attraverso questionari e sondaggi ' (art. 28, comma 10). La procedura è stata ulteriormente definita dall'apposito 'Regolamento per lo svolgimento di referendum consultivi popolari' - approvato con deliberazione C.C. n. 261 del 4 dicembre 1995 - nel quale all'art. 1 viene confermato che può riguardare ' questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale' e, all'art. 9 che sull'ammissibilità della proposta si pronuncia il Consiglio comunale ' . su relazione del Presidente della Commissione Consiliare competente'. A questo punto, per venire alla fattispecie concreta sarà opportuno riferirsi alla giurisprudenza in materia, osservando che il Consiglio di Stato, nel corso del parere n. 3045/96 reso dalla Prima Sezione in data 20 maggio 1998 - in ordine all'ammissibilità di un referendum consultivo sull'alimentazione a carbone delle centrali termoelettriche e dell'insediamento petrolchimico situati nel territorio comunale di Porto Torres - ha approfondito la questione del criterio da adottare per l'individuazione delle materie di esclusiva competenza locale. In particolare, l'Alto Consesso ha affermato che ' la dizione della legge (ndr: il riferimento è alla legge 8 giugno 1990, n. 142) appare inequivoca: l'indizione di un referendum consultivo in ambito comunale è consentita a condizione che riguardi una materia nella quale l'ente locale, che indice il referendum, sia dotato di competenza esclusiva, vale a dire sia competente ad adottare una deliberazione che per produrre il suo effetto e per raggiungere il suo scopo non abbisogni dell'ulteriore approvazione di altre autorità né del concorso di altri enti (così pure in Consiglio di Stato, parere sez. I 10 febbraio 1993, n. 2073/92). Sostiene, inoltre, il Consiglio di Stato che ' non è sufficiente che la collettività dei cittadini avverta un determinato problema come proprio perché il comune possa legalmente ricorrere a quello strumento di consultazione popolare ' che presuppone un oggetto ' in ordine al quale il comune abbia competenza primaria a deliberare in via definitiva' e che ' . il Legislatore, disegnando precisamente i confini dell'istituto, ha configurato il referendum consultivo quale strumento di supporto all'attività provvedimentale degli organi dell'ente locale' Tale orientamento ermeneutico è stato poi confermato dallo stesso Consiglio nella pronuncia della sezione sesta, ord. 24 settembre 2002 n 3716, - in relazione ad un referendum consultivo indetto dal Comune di Civitavecchia, riguardante l'utilizzo di sistemi di alimentazione a carbone nella locale centrale elettrica - laddove è stato asserito che è necessario che i referendum consultivi ex art. 8 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 riguardino materie ' . di esclusiva competenza locale' . Anche il T.A.R. Puglia-Lecce (sentenza in forma semplificata decisa in Camera di Consiglio il 15 gennaio 2003 ) si è espresso, in linea con il suddetto assunto specificando che ' . la materia energetica e la materia degli impianti in cui sono presenti sostanze pericolose ' sono materie in cui il comune ' . non ha competenza esclusiva così come invece richiesto, per l'ammissibilità del referendum, dall'art. 8 del D. L.vo n. 267/2000'. Si ritiene, pertanto, che le suesposte considerazioni possano fornire utili parametri di valutazione ai fini della relazione della Commissione consiliare competente e delle determinazioni che il Consiglio comunale dovrà assumere in ordine all'ammissibilità del rederendum.