Rimborso spese legali ai componenti della commissione edilizia comunale

Territorio e autonomie locali
16 Maggio 2006
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Nell’ipotesi di spese legali sostenute da componenti della commissione edilizia comunale, si ritengono rimborsabili quelle affrontate dagli amministratori, se gli atti o fatti dedotti in giudizio sono stati posti in essere nell’espletamento del mandato e a condizione che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato.
Ulteriore condizione è l’assenza di un conflitto di interessi tra l’attività dell’amministrazione e la condotta dell’amministratore, da valutarsi ex post a conclusione del procedimento (Corte di Cassazione sez.I sent.5914/2002).
Da ultimo, in base a consolidata giurisprudenza, non si ritiene ammissibile la refusione delle spese legali a tecnici estranei alla amministrazione comunale, non assimilabili, nei confronti dell’ente, né ai dipendenti né agli amministratori locali.

Testo 

E' stato formulato un quesito in ordine alla possibilità di rimborsare le spese legali sostenute da componenti della commissione edilizia comunale, sia in qualità di amministratori sia in qualità di membri estranei all'amministrazione locale.
Al riguardo, l'orientamento di questo Ministero è di ritenere praticabile la rifusione delle spese legali sostenute dagli amministratori, se gli atti od i fatti dedotti in giudizio sono stati posti in essere nell'espletamento del mandato ed a condizione che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato.
Il rigore che deve sorreggere la valutazione della rimborsabilità di dette spese è stato confermato da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.2242/2000, che ne ha evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
Ha altresì ribadito, con richiamo alla giurisprudenza ordinaria, che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto d'interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post a conclusione del procedimento (cfr.: Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 03/01/02). In base all'orientamento della magistratura contabile e amministrativa (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18 giugno 1986, n.501; TAR Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n.14; TAR Piemonte, sez. II, 28 febbraio 1995, n.138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 1994, n.20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
Si specifica, inoltre, che il beneficio in oggetto non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali ed adeguatamente documentate, ritenute congrue dall'Amministrazione che ne dispone il rimborso per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio. Valutazione che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, anche per assicurare una corretta gestione delle risorse economiche e che in virtù dell'autonomia decisionale, è esclusiva prerogativa dell'ente stesso nell'esercizio della propria attività amministrativa.
Non si ritiene praticabile, per contro, sulla base di consolidata giurisprudenza in materia, la rifusione delle spese legali ai tecnici estranei alla amministrazione comunale, non assimilabili, nel rapporto con l'ente, né ai dipendenti né agli amministratori locali.
In proposito il T.A.R. Abruzzo, con sentenza n. 830 del 18 marzo 1998, ha negato il diritto alla ripetibilità delle spese sostenute ai cosiddetti membri laici della commissione edilizia, in quanto questi non possono considerarsi amministratori, non risultando il loro incarico da mandato elettorale.
L'orientamento in tal senso seguito da questa Amministrazione trova conferma nel parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione prima, in data 27 febbraio 2002, che individua la commissione edilizia comunale quale organo ausiliario a carattere non burocratico, in quanto composto anche da personale onorario con funzioni istruttorie e consultive che possono ritenersi imputabili all'ente locale.
In proposito, si è espressa anche la Corte di Cassazione, sezione I, con la sentenza n. 5914 del 23 aprile 2002, che ha confermato una decisione del giudice di merito, pronunciatosi per la esclusione del rimborso in oggetto ai componenti esterni della commissione edilizia.