Circa la possibilità di procedere all’approvazione di un regolamento unico di polizia mortuaria, al fine di disciplinare la relativa materia per i comuni appartenenti all’unione di comuni, è opportuno fare riferimento all’art. 32 D.Lgs 267/2000.
In base a tale disposizione, l’unione ha potestà regolamentare per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate dai comuni che costituiscono l’unione. Con l’approvazione dello statuto avviene, pertanto, l’attribuzione della competenza all’esercizio della relativa funzione in forma associata.
Per quanto, poi, concerne l’esercizio associato delle funzioni di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, si ritiene che, in via generale, viga il principio del favor per la scelta associativa.
Si precisa, però, che deve trattarsi di funzioni appartenenti alla competenza propria dell’ente locale e che, quindi, i comuni, ex art. 32 TUOEL possono trasferire all’unione. Diversamente, i compiti rientranti nei “servizi di competenza statale”, attribuiti al sindaco quale ufficiale di governo, sfuggono, come tali, alla diretta disponibilità degli enti stessi, anche con riguardo alla possibile attivazione di forme associative.
Da ultimo, sulla possibilità per l’unione di determinare le tariffe relative a servizi e concessioni cimiteriali, si dovrebbe fornire risposta negativa, in quanto l’art.32 comma5 TUOEL, limita la competenza dell’unione agli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi, così la titolarità delle fonti di entrata rimarrebbe in capo ai singoli comuni mentre la riscossione spetterebbe alle unioni.