Dimissioni di un consigliere comunale, eventuale revoca delle stesse e la mancata surroga del dimissionario, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del T.U.O.E.L. n. 267/2000.
Si fa riferimento ad una nota con la quale un Ente ha chiesto il parere della scrivente in ordine alle dimissioni di un consigliere comunale, l'eventuale revoca delle stesse e la mancata surroga del dimissionario, ai sensi dell'art. 38, comma 8 del T.U.O.E.L. n. 267/2000.
L'istituto delle dimissioni dei Consiglieri comunali e provinciali è disciplinato, oltre che dal 1° comma dell'art. 141, dall'8° comma dell'art. 38 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 il quale così dispone ' Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo'.
Del resto, sul punto si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale per il quale ' ... la protocollazione delle dimissioni stesse fa sì che la dichiarazione di volontà del dimissionario esca dalla sua sfera di disponibilità, dal momento in cui viene registrata, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea - da quel momento - a produrre - tra l'altro - l'effetto della successiva surrogazione dei consiglieri dimissionari' (C.d.S. sez. I, 10 ottobre 2002, n. 3049).
Conseguentemente, la ' . immediata efficacia ope legis dell'atto delle dimissioni non consente, neanche da parte del presentatore, alcuna possibilità di differimento delle stesse a data futura rispetto a quella della presentazione, garantendo la norma anche l'esercizio dello ius ad officium del consigliere subentrante' ed una successiva contraria manifestazione di volontà sarà dunque priva di efficacia (C.d.S. sez. V, 24 novembre 1997 n. 1371).
Infatti, una volta acquisito al protocollo dell'Ente il documento contenente le dimissioni, non sussiste alcun margine di discrezionalità, rispettivamente, in ordine alla surrogazione del dimissionario in quanto non è possibile ' ... prendere in considerazione, non soltanto i ripensamenti successivi alla presentazione delle dimissioni, ma anche le dichiarazioni successivamente rese dagli interessati per asserire una propria originaria volontà diversa dalle dimissioni, tutte le volte in cui il tenore letterale del documento presentato manifesti inequivocabilmente la volontà di dimettere il mandato elettivo' (sempre nel parere C.d.S. sez. I, 10 ottobre 2002, n. 3049).
In sostanza, poiché la norma dispone l'efficacia immediata delle dimissioni, non consente alcun ripensamento da parte del consigliere dimissionario e dall'altra determina i tempi, strettissimi, per procedere all'adozione della deliberazione di Consiglio comunale.
Infatti, proprio dalla data di presentazione delle dimissioni scattano le procedure di sostituzione del consigliere dimissionario, da concretizzarsi in tempi ristretti affinché venga ripristinata immediatamente la compiutezza del massimo organo deliberativo dell'ente (C.d.S., Sez V, del 17 luglio 2004, n. 5157) in quanto ' La data di presentazione delle dimissioni, infatti, costituisce il termine a quo per l'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione per la surroga del consigliere dimissionario, che, secondo la disposizione in esame,deve essere effettuata entro e non oltre dieci giorni'.
Considerato che l'ordinamento configura la surroga quale atto dovuto ed obbligatorio per legge, l'unico ipotesi in cui risulta impossibile procedervi è laddove non vi siano più candidati non eletti nella medesima lista che ha espresso il consigliere dimissionario.
Tale evenienza è peraltro irrilevante ai fini degli effetti prodotti dalle dimissioni, stante il chiaro dettato del citato art. 38, comma 8, per il quale le dimissioni 'sono irrevocabili'.