- Regolamento di polizia mortuaria.

Territorio e autonomie locali
2 Marzo 2006
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

- Regolamento di polizia mortuaria.

Testo 

Con una nota si chiede di conoscere il parere di questa Direzione in merito a diverse questioni connesse all'adozione di un Regolamento di polizia mortuaria da parte di codesta Unione.
In relazione alla possibilità che il Consiglio dell'Unione possa procedere all'approvazione di un regolamento unico, valevole a disciplinare la materia per i quattro comuni appartenenti all'Unione medesima, occorre preliminarmente rappresentare che ai sensi dell'art. 32 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, l'Unione, quale ente locale stabilmente costituito, ha potestà regolamentare per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate dai Comuni facenti parte dell'Unione medesima; con l'approvazione dello statuto, avviene l'attribuzione della competenza all'esercizio della relativa funzione in forma associata.
Nel caso di specie si rileva che l'art. 2 comma 3 dello statuto di codesta Unione si limita a conferire la sola funzione 'cimiteriale', e non la complessiva materia della polizia mortuaria, comprensiva anche di altre funzioni, quali, in particolare, quelle funerarie, igienico sanitarie e di stato civile.
Si ritiene pertanto che, potendo l'Unione esercitare la potestà regolamentare nell'ambito della funzione così come prevista dallo statuto, nel caso prospettato è possibile l'adozione di un Regolamento unitario di polizia mortuaria, solo ove codesto Ente valuti di apportare la relativa modifica statutaria che preveda il trasferimento della complessiva materia della polizia mortuaria.
In relazione al secondo quesito posto, concernente l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, si rappresenta in via generale che vige il principio del favor per la scelta associativa, peraltro in ossequio al criterio, previsto dall'art.2, comma 4 lett. n) della legge n. 131/2003, di valorizzazione delle forme associative, anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni e che quindi, in assenza di espressa previsione normativa che lo vieti, è consentito l'esercizio associato di tali funzioni.
Al riguardo occorre precisare che l'art. 32 del testo unico prevede che i Comuni aderenti possono trasferire all'Unione le funzioni 'di loro competenza', funzioni cioè rientranti nella competenza propria dell'ente locale e dallo stesso esercitate in attuazione dell'art. 13 del T.U.O.E.L.. Viceversa, i compiti relativi ai 'servizi di competenza statale', in virtù del combinato disposto dell'art.14 e dell'art. 54 del citato testo unico, sono attribuiti al Sindaco in quanto 'Ufficiale del Governo' e non in quanto vertice dell'amministrazione comunale e, come tali, sfuggono alla diretta disponibilità degli stessi enti per quanto riguarda le modalità di esercizio anche con riguardo all'attivazione di forme associative.
Posto quindi che per i servizi che restano di competenza statale le funzioni di Ufficiale di Governo continueranno ad essere svolte dai Sindaci dei singoli Comuni, deve tuttavia ritenersi che possa essere svolta in forma associata la relativa fase strumentale, organizzativa e gestionale utile all'esercizio della funzione stessa, e quindi che l'Unione possa regolamentare modi e procedure attraverso cui ciascun sindaco – nell'esercizio di quelle funzioni – possa avvalersi direttamente del supporto di strutture ed uffici dell' ente associativo.
Sulla base di tali principi è pertanto da ritenere che le funzioni di Autorità sanitaria locale, svolte nella veste di 'rappresentante della comunità locale', possono essere esercitate dal Presidente dell'Unione, quale autorità locale tenuto conto che può ritenersi estendibile nei confronti del predetto soggetto l'art. 50 co. 4 ove è previsto che 'il sindaco esercita altresì le funzioni di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge' e che, per il caso di specie, l'art. 18 dello statuto di codesta Unione, prevede che il Presidente svolge le funzioni attribuite al sindaco dalla legge e dallo statuto medesimo.
Considerata poi l'intrinseca strumentalità delle funzioni igienico sanitarie rispetto all'assolvimento delle generali attribuzioni in materia di polizia mortuaria, è opportuno che il regolamento dell'Unione definisca modalità e procedure attraverso cui il Presidente possa avvalersi del personale medico designato e delle strutture delle A.SS.LL. che esercitano sul territorio dei quattro comuni costituenti l'Unione.
Quanto all'ultimo quesito, concernente la possibilità per l'Unione di determinare le tariffe relative a servizi e concessioni cimiteriali, si rileva che in punto di autonomia impositiva, da un'interpretazione letterale del comma 5 dell'art. 32 del T.U.O.E.L. sembrerebbe dover fornire risposta negativa, posto che il disposto fa riferimento alla competenza di 'introiti' derivanti da tasse, tariffe e contributi e non alle fonti di entrata, la cui titolarità rimarrebbe in capo ai singoli comuni e la riscossione alle unioni.
Tuttavia si ritiene, in virtù dell'ampiezza della disciplina demandata allo statuto dell'Unione dal comma 2 del citato art. 32 ( lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse), che non possano essere precluse scelte diverse rimesse all'accordo e all'autonomia degli enti aderenti all'Unione.