Cause ostative all' assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo.

Territorio e autonomie locali
14 Marzo 2006
Categoria 
12.01.01 Incandidabilità
Sintesi/Massima 

L’art.58 comma 1, lettera d), TUOEL prevede, tra l’altro, che non possono essere candidati alle elezioni comunali e comunque non possono ricoprire le cariche di sindaco, consigliere, assessore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
La suddetta incandidabilità non ricade nella sfera giuridica del trattamento penale o sulle conseguenze penali dei reati ma attiene alla individuazione dei requisiti di accesso alle cariche elettive, così come stabiliti discrezionalmente dal legislatore.
In relazione al supposto effetto estintivo dell’incandidabilità, a seguito della concessione di indulto ex art. 1 D.P.R. 394/1990, la Corte di Cassazione ha osservato che il riferimento, nell’art. 58 comma 5 TUOEL, ad uno specifico istituto penalistico (la riabilitazione ai sensi dell’art.179 c.p.) esclude l’estensione della cessazione della causa ostativa alla candidatura ad altri istituti, non espressamente previsti (Cass. Civile 11140/2002).

Testo 

Un comune ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine ad una causa ostativa alla candidatura, prevista dall'art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000, per un consigliere comunale condannato alla pena definitiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione e l'interdizione ai pubblici uffici per anni cinque.
Viene rappresentato, a tal proposito, che il citato amministratore ha replicato alle contestazioni mosse dagli organi comunali, sostenendo la motivazione secondo la quale, avendo egli usufruito dell'indulto, disposto con D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, sarebbe ininfluente sia la comminazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea ai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R (indulto per intero alle pene accessorie temporanee), sia il disposto di cui all'art. 58 , comma 1, lettera d), del T.U.O.E.L. n. 267/2000, per effetto dell'art. 1 del medesimo decreto presidenziale. Tale articolo prevedendo, infatti, la concessione dell'indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive, ridurrebbe la condanna dell'amministratore ad un anno e sei mesi: non ricorrerebbe, quindi, secondo l'interessato, la previsione di incandidabilità di cui al citato comma 1, lettera d).
In via preliminare, si osserva che il menzionato art. 58, comma 1, lettera d) del T.U.O.E.L. prevede, tra l'altro, che non possono essere candidati alle elezioni comunali e comunque non possono ricoprire le cariche di sindaco, consigliere, assessore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
L'incandidabilità sancita dalla lettera d) citata non ricade nella sfera giuridica del trattamento penale o sulle conseguenze penali dei reati, ma attiene alla definizione dei requisiti di accesso alle cariche elettive. A conferma di ciò, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 132/2001, citata dall' ente ed alla quale questo Ministero si è sempre attenuto in casi analoghi, osserva che le fattispecie di incandidabilità, già previste dall'art. 15 della legge n. 55/1990 ora trasfuse nell'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate, stabilito, nell'esercizio della sua discrezionalità, dal legislatore, al quale l'art. 51, primo comma, della Costituzione, demanda appunto il potere di fissare i requisiti in base ai quali i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
Riguardo al supposto effetto estintivo dell'incandidabilità, a seguito della concessione di indulto ex art. 1 del D.P.R. n. 394/1990, la Corte di Cassazione ha affermato che 'il comma 5 dell'art. 58 T.U.O.E.L esclude l'applicazione delle cause ostative alla candidatura nei confronti di coloro cui è stata concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 179 c.p. Il riferimento del legislatore è ad uno specifico istituto penalistico, sicché è precluso estendere la cessazione della causa ostativa alla candidatura in via di interpretazione ad altri istituti, quali la sospensione condizionale della pena, dei quali il legislatore medesimo non ha tenuto conto' (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11140/2002).
Alla luce di tali argomentazioni, poichè, come affermato dall' ente , la causa ostativa operava per l'amministratore in questione già all'atto della sua candidatura, si ritiene che la condizione di incandidabilità renda l'elezione nulla, ai sensi del comma 4 dell'art. 58 del T.U.O.E.L.