Espulsione di un consigliere da parte del Presidente del Consiglio comunale.
Con una nota una Prefettura chiede l'avviso di questa Direzione Centrale in merito all'espulsione dall'aula di un consigliere comunale, operata dal presidente del consiglio comunale.
Al riguardo, va rilevato che il presidente del consiglio comunale è titolare, in base all'art.39 del T.U.O.E.L. 267/2000, delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio, comprendenti anche la c.d. polizia dell'adunanza, cioè il potere discrezionale di mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
Nell'esercizio di tale potere il presidente del consiglio comunale può anzitutto richiamare ufficialmente i consiglieri all'osservanza delle disposizioni dal medesimo dettate in materia.
Solo dopo che il consigliere sia stato inutilmente ammonito, con richiamo ufficiale da inserire nel verbale, il presidente dell'assemblea può disporne l'espulsione, la quale produce l'effetto di escludere l'amministratore locale dalla partecipazione alla seduta del Consiglio, laddove non comprende, secondo la prevalente giurisprudenza, anche il potere di allontanamento, con il ricorso alla forza pubblica, dall'aula.
Ciò in quanto tale potere andrebbe ad incidere direttamente sulla libertà individuale, tutelata dall'art.13 della Costituzione (cfr., in tale senso, Cassazione, Sez. VI Penale, 22 ottobre – 12 dicembre 1996, n. 10696), il quale prescrive la necessaria previsione legislativa e l'atto motivato dell'Autorità giudiziaria per assumere provvedimenti restrittivi e limitativi di detto diritto.
Pertanto, il consigliere espulso che non si allontanasse spontaneamente dall'aula sarebbe considerato assente, ad ogni effetto (T.A.R. Abruzzo, 26 giugno 2002, n. 526), ma non può essere coattivamente allontanato.