Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di un'unione di comuni

Territorio e autonomie locali
8 Marzo 2006
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

In relazione alla procedura da seguire per l’approvazione delle modifiche da apportare all’atto costitutivo e allo statuto di un’unione di comuni, se cioè siano competenti i consigli dei comuni aderenti ovvero il consiglio dell’unione, va rilevato che la normativa di riferimento non permette di individuare con chiarezza la soluzione.
L’art 32 TUOEL prevede, infatti, la procedura di approvazione dello statuto al momento della costituzione dell’unione, non disciplinando espressamente le modifiche statutarie successive.
Pertanto, si ritiene di dover far ricorso al principio generale secondo il quale la competenza a modificare un atto deve necessariamente spettare allo stesso organo che lo ha emesso, potendosi, in tal caso, procedere con le stesse modalità formali seguite per la sua adozione, anche laddove in fase di prima applicazione all’approvazione dello statuto abbiano provveduto i consigli dei comuni aderenti.
In tali ipotesi gli organi propri dell'unione possono rivestire un ruolo propositivo e propulsivo in ordine alle deliberazioni

Testo 

 
 
E' stato richiesto da un comune  di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla procedura di approvazione delle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto di un'unione di comuni. In particolare si chiede se possano procedere i consigli dei comuni aderenti ai sensi dell'art. 6 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, ovvero se sia competente il consiglio dell'unione.
            Al riguardo si osserva in via preliminare che la normativa di riferimento non consente, in effetti, di evidenziare con chiarezza la soluzione alla questione prospettata.
             L'art. 32, comma 2 del citato testo unico non disciplina esplicitamente le modalità di approvazione delle modifiche statutarie, prevedendo unicamente quelle per l'approvazione dello statuto dell'unione al momento della sua costituzione.
            Si ritiene pertanto, che in assenza di un'apposita puntuale disciplina statutaria sull'argomento, sia possibile fare ricorso al principio generale secondo il quale la competenza a modificare un atto deve necessariamente spettare allo stesso organo che lo ha emesso, che potrà procedere con le medesime modalità formali seguite per l'adozione dell'atto che si intende modificare, anche laddove in fase di prima applicazione all'approvazione dello statuto abbiano provveduto i consigli dei comuni aderenti.
            Tuttavia, in tale ultima ipotesi non può non considerarsi il fatto che, mentre nel caso di prima costituzione dell'unione i contenuti dello statuto risultano essere frutto di una mediazione diretta tra gli enti aderenti, nei casi di modifica statutaria esistono, in quanto già costituiti, organi propri dell'unione stessa, i quali possono rivestire un ruolo propositivo e propulsivo in ordine alle deliberazioni di competenza dei comuni che ne fanno parte.
            Il consiglio dell'unione è pertanto legittimato a farsi promotore di iniziative di concertazione per la definizione di modifiche, generalmente condivise, ed a formalizzarne i contenuti – sulla base delle intese raggiunte – in un proprio atto, promuovendo e sollecitando l'iniziativa degli enti aderenti finalizzata alla deliberazione di approvazione.
            Si suggerisce, in tale contesto, che nell'apportare modifiche allo statuto, vengano, ove si ritenga, disciplinate espressamente le modalità procedurali da osservare proprio per eventuali, future modifiche.