Quale è il criterio da seguire per determinare l’esatto “quorum strutturale” (c.d. numero legale) della seduta di prima convocazione dell’assemblea consiliare
Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto quale sia - in assenza di una disciplina regolamentare al riguardo - il criterio da seguire per determinare l'esatto 'quorum strutturale' (c.d. numero legale) della seduta di prima convocazione dell'assemblea consiliare di un comune, composto da 16 consiglieri più il sindaco.
In particolare, atteso che una seduta consiliare comunale non è stata ritenuta valida con la presenza di 8 consiglieri, si chiede se debba ritenersi prevalente quanto disposto dall'art. 38 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 oppure quanto previsto dall'art. 127 del T.U. n. 148/1915.
Al riguardo, premesso che la materia in questione è demandata dalla normativa vigente alla disciplina statutaria e regolamentare dell'ente locale, si osserva che il quorum strutturale è il numero dei componenti necessario per la valida costituzione dell'adunanza del consiglio che, in quanto validamente costituito con il numero di componenti ritenuto sufficiente dallo stesso ente, sarà in grado di adottare deliberazioni valide.
L'art. 37 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, prescrive che il consiglio comunale sia composto dal sindaco e da un certo numero di consiglieri individuato in relazione alla popolazione residente che, come già visto, nel caso del comune di XXXX, con popolazione superiore a 3.000 abitanti (3.979), sarà di 16 membri, più il sindaco, quindi 17.
L'art. 38, comma 2, dello stesso testo unico rinvia al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale per l'indicazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, disponendo unicamente che ' . in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco .'.
Ai sensi dell'art. 127, comma 1 del T.U. approvato con Regio Decreto del 4 febbraio 1915, n. 148 (salvo che non venga richiesto un quorum speciale come, ad esempio, per l'approvazione dello statuto comunale), il quorum strutturale delle sedute di prima convocazione, come nel caso in esame, sarà determinato dalla metà del numero dei consiglieri assegnati e - tenendo conto che del consiglio fa parte anche il Sindaco - dovrà computarsi anch'egli.
Tale articolo è tuttora tenuto in vigore dal comma 6 dell'art. 273 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, fino all'adozione di una nuova disciplina statutaria e regolamentare da parte dell'ente locale.
Nel caso in questione, pur avendone lo statuto comunale previsto l'adozione, subordinandola ad alcuni principi informatori (art. 11), non risulta che il consiglio abbia ancora adottato il regolamento sul proprio funzionamento.
In carenza, pertanto, di norme di attuazione, l'avviso della scrivente, è che l'applicazione del citato art. 127 possa escludersi soltanto nel caso in cui lo statuto disciplini in modo sufficientemente completo il numero di componenti necessario per le sedute di prima e di seconda convocazione.
La formulazione della citata norma - concepita come mera norma di principio, peraltro riproducente pedissequamente le disposizioni previste dal T.U.O.E.L. n. 267/2000, senza alcuna altra norma immediatamente precettiva - induce a ritenere che la medesima non sia immediatamente applicabile, richiedendo una necessaria integrazione a livello regolamentare.
In conclusione, si ritiene che, nella suddetta situazione, in assenza dell'apposita disciplina regolamentare, il quorum strutturale del consiglio comunale di XXXX debba essere di 9 unità, vale a dire la metà dei componenti più il sindaco.