Convocazione consiglio comunale straordinario.

Territorio e autonomie locali
9 Febbraio 2006
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Convocazione consiglio comunale straordinario.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota sopra distinta, con la quale è stato chiesto l'avviso di questa Direzione Centrale in merito alla posizione assunta dal Sindaco di un Comune, a seguito di una richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte dei consiglieri di minoranza.
Al riguardo, si rappresenta che ai sensi dell'art. 42, comma 1, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, il consiglio comunale ' ..è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo'; si può dunque affermare che rientra nelle competenze assembleari anche la trattazione di 'questioni' che, pur non rientrando nell'elencazione del comma 2, dell'art. 42, attengono comunque alle funzioni di indirizzo e di controllo spettanti al consiglio comunale.
Va tuttavia rilevato che l'atto di indirizzo, in quanto tale, deve avere la natura della generalità e dell'astrattezza, cioè non può disporre per il caso singolo, ma deve assumere connotazioni tali da consentire al Sindaco di valutare autonomamente l'esistenza dei presupposti per l'adozione della singola ordinanza.
Non sarebbe invece ammissibile la proposta della minoranza laddove, sotto la veste formale della 'delibera di indirizzo', si intendesse in realtà vincolare il Sindaco all'adozione di un singolo e specifico provvedimento, in quanto ciò verrebbe ad alterare il riparto di competenze tra i due organi previsto dalla legge.
Tanto premesso, non sembra che il Sindaco possa esimersi dall'adempimento richiesto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 39, comma 2, del T.U.O.E.L. 267/2000, per il quale - ... il presidente del consiglio comunale ( il sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ) è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri ... inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste-.
La norma sembra, pertanto, configurare un obbligo del Presidente del consiglio comunale (o del Sindaco) di procedere alla convocazione dell'organo assembleare, – come si evince dalla previsione del termine di adempimento (20 giorni) – per la trattazione da parte del Consiglio, delle questioni richieste.
Tale diritto di iniziativa, del resto, " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve (venti giorni) (vedasi T.A.R. Puglia, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278).
L'orientamento che vede riconosciuto e definito '... il potere dei consiglieri (-della minoranza-) di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo' come 'diritto' dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (vedasi T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124).
Consolidata giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, 'al presidente del consiglio comunale spetta soltanto
la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno' (T.A.R. Piemonte, Sez. Il, 24 aprile 1996, n. 268).
Più di recente, inoltre, si è sostenuto che - ... appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva) (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278 e sempre T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 1, 4 febbraio 2004, n. 124).
Sarà pertanto il consiglio comunale a dover decidere, in via pregiudiziale, se procedere o meno all'esame della questione proposta dai consiglieri di minoranza.