Con riferimento ai consorzi tra comuni, in particolare alla questione se possano rientrare nella definizione di ente locale, l’art. 2 D.Lgs. 267/2000 precisa che le norme previste dal testo unico si applicano anche ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale.
Per il servizio idrico integrato tale rilevanza è indubbia considerato che la disciplina di settore impone una tariffa economica. Nell’ipotesi, però, in cui il consorzio si avvalga di un soggetto gestore, si ritiene che l’ente non abbia quella connotazione imprenditoriale che giustifica l’esclusione dal regime pubblicistico previsto per gli enti locali.
E' stato chiesto da un consorzio di conoscere se anche i consorzi fra comuni possano rientrare nella definizione di ente locale, come tali esenti dall'applicazione delle norme vincolistiche previste dalla legge finanziaria 2006.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 2 del T.U.O.E.L. 267/2000 prevede che "le norme sugli enti locali........ si applicano altresì..... ai consorzi cui partecipano Enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale .........".
Per il servizio idrico integrato tale rilevanza è indubbia, considerato che la disciplina di settore impone una tariffa economica.
Quest'ultima, infatti, "è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" (art. 13, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
Va peraltro citato anche l'art. 31 del suddetto testo unico, per il quale (comma 8) "ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale........si applicano le norme previste per le aziende speciali".
Pertanto, qualora il consorzio gestisca direttamente il servizio di depurazione delle acque reflue, si ritiene che il medesimo non possa essere ricondotto alla nozione di ente locale.
Nel caso, invece, in cui si avvalga a tal fine di un soggetto gestore, come peraltro previsto dalla legge n. 36 del 1994, si ritiene che l'ente non sia dotato di quella connotazione imprenditoriale che sola ne giustifica l'esclusione dal regime pubblicistico previsto per gli enti locali.