Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi- Artt. 81-86 del decreto legislativo n. 267/2000

Territorio e autonomie locali
27 Gennaio 2006
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Artt. 81-86 del decreto legislativo n. 267/2000

Testo 

Sono stati trasmessi dei quesiti formulati dall'ex sindaco del comune di .... L'ex amministratore, dipendente del Ministero della Giustizia e prossimo al pensionamento, chiede di conoscere: 1) a chi spetti il versamento dei contributi previdenziali per un sindaco di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, collocato in aspettativa non retribuita; 2) chi deve pagare gli emolumenti relativi ai permessi non retribuiti e a chi spetta il versamento dei relativi contributi obbligatori per la previdenza e l'assistenza; 3) se gli amministratori locali, pubblici dipendenti, maturano le ferie nel periodo in cui sono collocati in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato elettivo locale.
Riguardo al primo punto, si evidenzia che l'art. 86 comma 1, del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fa gravare sull'amministrazione locale presso cui è espletato il mandato, in sostituzione dell'ente datore di lavoro, l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi previdenziali per gli amministratori che, lavoratori dipendenti, si siano collocati in aspettativa non retribuita, e che rivestono le cariche espressamente ivi indicate. Tra queste è ricompresa la carica di sindaco, a prescindere dell'entità demografica dell'ente.
Relativamente al secondo quesito, si rileva che l'amministratore locale può assentarsi dal lavoro usufruendo di permessi retribuiti o non retribuiti. La fruizione di permessi non retribuiti non danno diritto, come si evince dalla definizione dei medesimi, alla relativa retribuzione e non comportano alcun onere a carico dell'amministrazione di appartenenza o dell'ente presso cui viene ricoperta la carica elettiva locale.
In merito all'ultima richiesta, si rappresenta che ai sensi dell'art. 81 del T.U., gli amministratori locali, lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato; tale periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato.
Posto che con l'aspettativa viene sospeso il rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e dipendente e vengono meno i reciproci obblighi connessi al rapporto di lavoro subordinato - prestazione lavorativa, da una parte, e corresponsione della retribuzione, dall'altra – e considerato che il periodo feriale è essenzialmente destinato a consentire il recupero delle energie psicofisiche consumate dal lavoratore nel corso e per effetto della sua prestazione, si ritiene che nel periodo di aspettativa venga di conseguenza meno anche il maturarsi dei giorni di ferie. Non consente di pervenire ad una diversa conclusione la sentenza n. 5661 del 1999 della Corte di Cassazione, richiamata dall'esponente a supporto del reclamato diritto a computare nel monte ferie annuale anche le ferie maturate nel periodo di aspettativa, ove si statuisce che al dipendente posto in aspettativa non compete la corresponsione del trattamento per ferie non godute, costituita dall'indennità sostitutiva, poiché il dipendente in aspettativa non esegue la prestazione lavorativa.