COMPETENZA DEL SINDACO ALLA NOMINA DI UNA COMMISSIONE CONOSCITIVA CON POTERI DI INDAGINE.

Territorio e autonomie locali
26 Luglio 2006
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

Il potere esercitato dal sindaco di nominare una commissione conoscitiva al fine di verificare e fare chiarezza su presunte irregolarità, nella gestione del servizio di parcheggio a pagamento sul territorio comunale, rientra pienamente nelle sue attribuzioni.
Ai sensi dell’art. 50 T.U.O.E.L., infatti “il sindaco…sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli atti”. Il sindaco, quale capo dell’amministrazione comunale, esercita i propri poteri istituzionali, in quanto organo che ha la responsabilità politica globale dell’andamento della stessa. Pertanto, anche in mancanza di espressa previsione statutaria e regolamentare, il sindaco, ex art. 50 cit., può autonomamente procedere alla costituzione di una commissione, attribuendole poteri di controllo, finalizzati all’acquisizione di informazioni, relative alla irregolare gestione di un servizio espletato sul territorio comunale.
Relativamente alla questione del negato accesso agli atti oggetto di indagine da parte della nominata commissione, in quanto concernenti notizie coperte dal segreto d’ufficio, tale diniego non può valere per i consiglieri. Essi, infatti, in base all'art.43 comma 2 T.U.O.E.L., sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, cosicchè eventuali limitazioni opposte inciderebbero negativamente sulla possibilità d’integrale espletamento del mandato, da loro ricevuto.

Testo 

 
E' stato chiesto  di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla competenza del sindaco a nominare una commissione conoscitiva con poteri di indagine sulla gestione del servizio di parcheggio a pagamento sul territorio comunale, essendo state rappresentate con atti indirizzati al sindaco stesso e al direttore generale del comune interessato irregolarità e abusi nella gestione medesima.
In particolare, viene chiesto di conoscere se sia legittima la  nomina della commissione da parte del sindaco ed infine se il sindaco possa secretare gli atti della commissione, opponendo ai consiglieri il segreto d'ufficio.
Appare, dalla documentazione in atti, che con proprio decreto il sindaco abbia proceduto alla nomina di una commissione conoscitiva, con obbligo di relazione alla sua persona, individuando componenti esterni all'amministrazione comunale.
            Al riguardo, si ritiene che il potere esercitato dal sindaco, di disporre la commissione conoscitiva  in oggetto al fine di verificare e fare chiarezza su presunte irregolarità nella gestione di un servizio,  rientri pienamente nelle attribuzioni allo stesso riconducibili ai sensi dell'art. 50 del T.U.O.E.L., d. lgs.vo n. 267/2000, a mente del quale "il sindaco .sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti".
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, esercita i propri poteri istituzionali in quanto organo che ha la responsabilità politica globale dell'andamento della medesima. In capo al sindaco converge la responsabilità unitaria, che gli compete come organo che risponde dei risultati della sua amministrazione, intesa alla realizzazione di quel programma di governo che è stato preferito dagli elettori.
La funzione di governo delineata dall'art. 50 è propria di un'identificazione organica in un preciso soggetto istituzionale che esercita una funzione politica generale locale.
Pertanto, anche in mancanza di espressa previsione statutaria e regolamentare, il sindaco ai sensi del citato art. 50, può autonomamente procedere alla costituzione di una commissione, individuando in capo alla stessa poteri di controllo finalizzati all'acquisizione di notizie e informazioni relative alla irregolare gestione di un servizio espletato sul territorio comunale.
Peraltro, ad ulteriore supporto della legittimità del potere esercitato nel caso de quo, soccorre una disposizione  dello statuto comunale che, nell'ambito di quelle attribuzioni di vigilanza previste proprio in capo al sindaco, stabilisce tra l'altro che lo stesso "promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ." .
            Da ultimo, riguardo la questione del negato accesso agli atti oggetto di indagine da parte della nominata commissione, in quanto contenenti notizie coperte dal segreto d'ufficio, si rappresenta che tale diniego non possa comunque valere per i consiglieri atteso che ai sensi dell'art. 43 comma 2 del d. lgs.vo n. 267/2000, gli stessi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. E' noto al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "l'espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall'amministrazione comunale nonché da aziende o enti dipendenti, affinché possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore", chiarendo altresì che le limitazioni opposte andrebbero negativamente ad incidere sulla possibilità d' integrale espletamento del mandato ricevuto.