Prorogatio degli assessori.

Territorio e autonomie locali
27 Luglio 2006
Categoria 
09.02.04 Organo esecutivo
Sintesi/Massima 

Con il rinnovo del consiglio comunale di provenienza, sembra doversi intendere interrotto il rapporto di rappresentanza del comune in seno alla giunta della comunità montana, da parte dell’assessore uscente. Qualora, però, questi venga rieletto nel consiglio comunale e riconfermato quale rappresentante comunale nell’assemblea comunitaria, pur verificandosi l’interruzione del predetto rapporto, vengono fatti salvi gli effetti della prorogatio.
Si rileva, infatti, che la decadenza dell’assessore uscente dal precedente incarico può ritenersi meramente virtuale, in attesa che si proceda all’elezione degli assessori da sostituire.

Testo 

 
Una comunità montana  ha chiesto un parere in merito alla ammissibilità della prorogatio, in seno alla giunta esecutiva della comunità stessa, di un assessore uscente, rieletto nel consiglio comunale di provenienza rinnovato nelle elezioni amministrative e riconfermato quale consigliere designato dal comune stesso nonchè quella di un assessore uscente non rieletto nel consiglio comunale e quindi non più designato quale rappresentante del comune nell'assemblea comunitaria.
Dall'esame della fattispecie ed in assenza di esplicite previsioni statutarie o regolamentari, si osserva che lo statuto della comunità montana in questione ha precisato che " . l'elezione dell'esecutivo viene effettuata normalmente nella seduta di insediamento del Consiglio ovvero nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza o alla presentazione delle dimissioni.             In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date".
E' stabilito inoltre, l'appartenenza agli organi del comune di provenienza (sindaco, consigliere o assessori) dei rappresentanti dei comuni partecipanti alla comunità montana.
Al riguardo, tenuta presente la differenza tra le due posizioni degli assessori in parola, sembra doversi ritenere che con il rinnovo del consiglio del comune di provenienza si sia interrotto il rapporto di rappresentanza nei riguardi del comune di appartenenza, che legittimava i componenti della giunta alla titolarità della carica.
Questa interruzione non viene meno per il fatto che uno dei due assessori uscenti sia stato riconfermato quale rappresentante del comune di provenienza in seno all'assemblea comunitaria, facendo salvi gli effetti della prorogatio.
Si osserva, infatti, che per l'assessore uscente - rieletto e riconfermato quale rappresentante comunale nell'assemblea comunitaria - la decadenza dal precedente incarico può ritenersi meramente virtuale, in attesa che si proceda alla elezione degli assessori da sostituire, nei sessanta giorni dalla data in cui si è determinata la vacanza e cioè dalla data di esecutività della deliberazione del comune di appartenenza con la quale è stata rinnovata la rappresentanza dell'ente in seno alla comunità montana.
Si sottolinea, inoltre, che la mancata osservanza di tale termine non fa venire meno la prorogatio, potendo soltanto legittimare l'esercizio del potere sostitutivo del Prefetto ex art. 39, comma 5, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, applicabile quale norma di principio anche alle comunità montane ai sensi del combinato disposto degli art. 28, comma 7, e 32, comma 5 dello stesso testo unico.