Permessi e licenze
- Permessi per mandato amministrativo ad un docente di sostegno che ricopre la carica di sindaco
E' stata trasmessa la richiesta di parere da parte di un dirigente scolastico, in ordine alla concessione dei permessi spettanti ad un docente di sostegno che ricopre la carica di sindaco, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.
Al riguardo, si significa che i permessi, di cui in trattazione e le norme dettate a regolarli, previste dal decreto legislativo suddetto, riflettono il diritto costituzionalmente garantito di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato (art. 51 Cost.) che non può essere suscettibile di eventuali situazioni limitative.
L'art. 79 richiamato, nel definire puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la tipologia della carica rivestita presso l'ente, prevede, relativamente alla carica sindacale, il diritto di assentarsi dal servizio al fine di partecipare a tutte le riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale per la loro effettiva durata, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
In aggiunta ai permessi retribuiti di cui sopra, è prevista dal successivo comma 4 la possibilità per il sindaco di assentarsi ulteriormente dal lavoro per un massimo di 48 ore lavorative al mese, mentre il comma 5 del sopracitato articolo consente ai lavoratori dipendenti il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, da utilizzare anche per lo studio preliminare e la trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della riunione.
Per quanto specificatamente attiene alla posizione del docente interessato, si soggiunge, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, al tempo interpellato sul modo in cui si possa conciliare la dichiarazione delle assenze, prevista dall'art. 45 del CCNL del 4 agosto 1999, con la programmazione delle sedute effettuata dall'ente locale, suscettibile di possibili variazioni, ha chiarito, con nota del 17 dicembre 1999, che la citata normativa contrattuale, apparentemente restrittiva, riconfermata nella formulazione del 1° comma dell'art. 35 del nuovo C.C.N.L./2003 del comparto scuola, ha solo la funzione di consentire all'istituto scolastico di organizzare per tempo la sostituzione dei docenti assenti, ma non può costituire un limite all'autonoma facoltà decisionale dell'ente locale di mutare secondo le proprie esigenze, il calendario delle sedute stabilite.
Rimane comunque fermo l'onere a carico del docente di comunicare tempestivamente la data in cui, per espletare il mandato, dovrà assentarsi dal lavoro e, nel contempo si significa che nessun ostacolo si frappone alla piena applicazione delle norme sui permessi, recate dal decreto legislativo n. 267/2000.