Incompatibilità- Richiesta di parere in merito alla compatibilità della carica di sindaco con la carica di presidente della società Trasporti Ecologici s.r.l. - art. 63, comma 1, punto 2,del decreto legislativo 267/2000

Territorio e autonomie locali
11 Agosto 2006
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Richiesta di parere in merito alla compatibilità della carica di sindaco con la carica di presidente della società Trasporti Ecologici s.r.l. - art. 63, comma 1, punto 2,del decreto legislativo 267/2000

Testo 

E' stato chiesto di conoscere se il cumulo tra la carica di sindaco e quella di presidente della Società Trasporti Ecologici s.r.l. che gestisce il servizio di raccolta rifiuti per il comune stesso ed altri comuni della zona, configuri l'ipotesi d'incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 2 del decreto legislativo n. 267/2000.
L'art. 63, comma 1, n. 2, del citato decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce, tra l'altro, che non può ricoprire cariche elettive locali colui che come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia.
La ratio della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2, del d. lgs. N. 267/2000 (annoverabile tra le cosiddette 'incompatibilità di interessi') '...consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità' (così Corte Costituzionale, sent. nn. 44 del 1997, 450 del 2000 e 220 del 2003).
La Cassazione (cfr. Cass. Civile, sent. n. 11959 dell'8.8.2003, sez. I, ord. N. 550 del 16.1.2004) ha più volte affermato che 'l'art. 63 citato, nello stabilire la causa di 'incompatibilità di interessi' ('non può ricoprire la carica') ivi prevista....., ai fini della sua sussistenza, richiede una duplice condizione: la prima, di natura soggettiva, la seconda di natura oggettiva. E' necessario, innanzitutto (condizione soggettiva), che il soggetto, in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva, rivesta la qualità di titolare, o di amministratore, ovvero di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento. In secondo luogo, il legislatore prevede, come condizione 'oggettiva', che deve necessariamente concorrere con quella 'soggettiva' per la sussistenza della suddetta incompatibilità, che il soggetto, rivestito di una delle predette qualità, in tanto é incompatibile, in quanto 'ha parte ... in appalti, nell'interesse del comune'. Se si pone l'accento sul termine 'parte' della locuzione 'aver parte' e lo si correla alla successiva locuzione 'nell'interesse del comune', appare chiaro che la locuzione 'aver parte' alluda alla contrapposizione tra 'interesse particolare' del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del comune, istituzionalmente 'generale', in relazione alle funzioni attribuitegli e, quindi, allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio imparziale della carica elettiva ....'.
Alla luce di tali considerazioni, si concorda con codesta Prefettura nel ritenere che la posizione dell'amministratore in parola è riconducibile alla causa ostativa di cui al punto 2), comma 1 dell'art. 63 del T.U.O.E.L.
In proposito, si significa che la questione in esame deve essere posta all'attenzione del consiglio comunale, onde evitare pregiudizi all'ente, nel pieno rispetto della normativa atta a garantire il legittimo espletamento della carica elettiva.
In conformità, infatti, al principio generale che ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del decreto legislativo citato, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata.
L'accertamento di detta causa ostativa alla carica elettiva locale, oltre che in via amministrativa, può essere comunque promosso da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque vi abbia interesse davanti al tribunale civile, ai sensi dell'art. 70 del cennato decreto legislativo.