Incandidabilità- Cause ostative alla candidatura di consigliere comunale – Sentenza di condanna ex art. 73, comma 5, DPR 9.10.1990, n. 309 e art 62 bis c.p. – Estinzione della pena e degli effetti penali mediante affidamento in prova al Servizio Soci

Territorio e autonomie locali
11 Agosto 2006
Categoria 
12.01.01 Incandidabilità
Sintesi/Massima 

Incandidabilità
- Cause ostative alla candidatura di consigliere comunale – Sentenza di condanna ex art. 73, comma 5, DPR 9.10.1990, n. 309 e art 62 bis c.p. – Estinzione della pena e degli effetti penali mediante affidamento in prova al Servizio Sociale

Testo 

E' stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine ad una causa ostativa alla candidatura, prevista dall'art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000, per un consigliere comunale, eletto nelle consultazioni amministrative del giugno 2004 e condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed a Lire 20.000.000 di multa.
Viene rappresentato a tal proposito che il Tribunale di Sorveglianza ha disposto per il citato amministratore l'affidamento in prova al servizio sociale, terminato il quale, con esito positivo, è stata dichiarata estinta la pena e ogni altro effetto penale.
Poiché tale condanna costituisce una causa ostativa alla candidatura prevista dal citato art. 58 T.U.O.E.L. ed alla luce della conseguente estinzione degli effetti penali, si chiede se possa applicarsi, nel caso prospettato, la norma citata e se il consiglio comunale possa disporre l'avvio della procedura prevista per la revoca della convalida dell'elezione.
In via preliminare, si osserva che l'art. 58, comma 1, lett. d) del T.U.E.L. prevede, tra l'altro, che non possono essere candidati alle elezioni comunali e comunque non possono ricoprire le cariche di sindaco, consigliere, assessore, ecc. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
Quanto all'estinzione della pena prevista dall'art. 47, ultimo comma, della legge 354/75, si rileva che la giurisprudenza del T.A.R (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 2917 del 1998) ha ritenuto '..che l'esito positivo all'affidamento in prova al servizio sociale estingue la pena e ogni altro effetto penale, ma non è idoneo a provocare l'estinzione dell'effetto extrapenale dell'incapacità elettorale..., che si ripercuote sull'impossibilità di essere titolare di una carica pubblica', così come previsto dall'art. 58 del decreto leg.vo n. 267/2000.
Si soggiunge, inoltre, che l'estinzione della pena prevista dal citato art. 47 non è equiparabile all'ordinanza di riabilitazione di cui all'art. 58 T.U.O.E.L., essendo diversi i presupposti e gli effetti dei due provvedimenti.
Alla luce di tale sentenza, poiché la causa ostativa operava già all'atto della candidatura alle elezioni amministrative del giugno 2004 (la condanna risale infatti all'anno 1991), si ritiene che la condizione di incandidabilità renda l'elezione nulla, ai sensi del comma 4 dell'art. 58 del T.U.E.L.