Ineleggibilità- Possibilità per un sindaco che ha esercitato la carica per due mandati consecutivi, di ricandidarsi per ricoprire un ulteriore terzo mandato

Territorio e autonomie locali
11 Agosto 2006
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

Ineleggibilità
- Possibilità per un sindaco che ha esercitato la carica per due mandati consecutivi, di ricandidarsi per ricoprire un ulteriore terzo mandato

Testo 

E' stato richiesto l'avviso della Direzione Centrale per le Autonomie in ordine alla possibilità per un sindaco che ha esercitato la carica per due mandati consecutivi, di ricandidarsi per ricoprire un ulteriore terzo mandato.
Come noto, il comma 2 dell'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel disciplinare la durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, prevede per chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica. non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.
Viene rappresentato che un sindaco, ha svolto il secondo mandato consecutivo fino alle consultazione elettorali del 13 giugno 2004, nelle quali il predetto, non si è ricandidato. Il sindaco, che è risultato eletto nelle consultazioni di cui sopra, è rimasto in carica sino allo scioglimento del civico consesso ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000 e l'ente è attualmente commissariato.
Risulta pertanto, interrotta la sequenzialità dei mandati consecutivi, di talché, nella fattispecie rappresentata non opera la causa ostativa alla rielezione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Ad ogni buon conto, si richiama la circolare n. 6/2005-UCO del 13 luglio 2005, con la quale questa Direzione ha fornito ampie delucidazioni sulla portata applicativa del citato art. 51 del T.U.O.E.L., alla luce del richiesto parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 aprile 2005.