Incompatibilità

Territorio e autonomie locali
19 Settembre 2006
Categoria 
02.03 Difensore Civico Comunale/Provinciale
Sintesi/Massima 

La figura del difensore civico comunale, istituita con compiti di garanzia dell’imparzialità e buon andamento della P.A. comunale e provinciale, considerata come una sorta di autorità indipendente in posizione di terzietà, è prevista come facoltativa dall’art. 11 TUOEL ed è completamente rimessa allo statuto dell’ente locale. E’ lo statuto, quindi, a prevedere espressamente i casi di incompatibilità, decadenza e revoca dall’ufficio di difensore civico. L’esame dello statuto dell’ente e quello dell’associazione permette, così, di verificare se ricorra un’ipotesi di incompatibilità del difensore civico comunale con la carica di presidente di un’associazione.

Testo 

Un consigliere comunale ha posto un quesito sulla incompatibilità del difensore civico comunale a ricoprire il ruolo di Presidente di un' associazione.
Al riguardo, si ritiene preliminarmente opportuno precisare che la figura del difensore civico, prevista come facoltativa dall'art. 11 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, è completamente rimessa allo statuto dell'ente locale che provvede, tra l'altro, a definire i mezzi di cui tale figura si avvale per lo svolgimento del proprio incarico. Tale figura, istituita con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale è da considerarsi come "una sorta di autorità indipendente caratterizzata da posizione di terzietà" e quindi quale "figura soggettiva pubblica altra dal Comune da cui trae origine" (vedasi T.A.R. Veneto 25 giugno 1998, n. 1178).
Lo Statuto del Comune ha previsto l'istituzione di tale figura " . Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia" disponendo che lo stesso venga ad assumere " . il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini".
Inoltre, lo stesso Statuto dopo aver precisato che la scelta del difensore civico deve essere effettuata tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa, ha espressamente disciplinato i casi di incompatibilità, decadenza e revoca dell'ufficio di difensore civico. Tali cause di incompatibilità ne determinano la decadenza dall'incarico che viene pronunciata dal Consiglio.
In particolare, vi si elencano una serie di cause fra le quali si legge che l'ufficio del difensore civico " . è incompatibile con le condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale e comunale, nonché di membro della Comunità Montana o della U.L.S.S., con la qualifica di amministratore o dirigente di Enti, Istituti e Aziende Pubbliche od a partecipazione pubblica, nonché Enti ed Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi".
E' inoltre escluso per il difensore civico l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale, quella di ministro di culto, di ascendente o discendente, parente o affine fino al terzo grado di amministratori, nonché di segretario comunale o dipendente del Comune.
Dall'analisi dello statuto dell'Associazione e dagli elementi in possesso di questo Ufficio non sembra che la qualità di presidente dell'associazione sia riconducibile ad una delle ipotesi di incompatibilità previste dalle citate disposizioni statutarie.