- Circoscrizioni di decentramento comunale - Intervento sostitutivo del Prefetto

Territorio e autonomie locali
8 Agosto 2006
Categoria 
03.02.01 Circoscrizione di decentramento comunale
Sintesi/Massima 

- Circoscrizioni di decentramento comunale - Intervento sostitutivo del Prefetto

Testo 

Una Prefettura-U.T.G. ha rappresentato la situazione di stallo creatasi in un Consiglio comunale ove non si è riusciti ad ottenere la maggioranza qualificata di due terzi necessaria per apportare allo statuto talune modifiche concernenti le circoscrizioni di decentramento comunale. Si riferisce altresì che tale situazione ha fatto sì che sulla stampa locale è stata profilata con insistenza l'ipotesi di un intervento sostitutivo del Prefetto.
Al riguardo, questa Direzione Centrale, esprime l'avviso in ordine all'inapplicabilità, al caso in questione, dell'art. 53 del D.P.R. n. 223/1967 ai fini dell'adozione in via sostitutiva da parte del Prefetto degli adempimenti finalizzati allo svolgimento delle elezioni circoscrizionali.
In quanto all'applicabilità, invece, dell'ipotesi di controllo sostitutivo previsto dall'art. 136 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, va rilevato che la questione si appalesa opinabile, a seguito degli orientamenti non univoci di recente assunti dalla giurisprudenza.
Per tale norma, infatti, si è posto il problema della sua stessa sussistenza dopo la riforma del titolo V della Costituzione, che ha affermato, con l'art. 114 nel testo modificato dalla L.C. 18.10.2001, n. 3 una sostanziale equiordinazione tra la pluralità di enti in cui si articola la Repubblica, dando luogo ad un nuovo assetto costituzionale che, determinando nuovi rapporti tra gli enti, non è senza conseguenze anche sull'esercizio del potere sostitutivo.
Tale questione, tuttavia, è stata risolta in modo difforme dal giudice amministrativo.
Da un lato, ad esempio, può citarsi l'orientamento espresso dal T.A.R. per l'Abruzzo, per il quale 'alla luce di tale nuovo ordinamento il Giudice delle leggi, nel dichiarare la incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo in quanto non esercitato da organi di governo regionali e in quanto non rispettoso dei limiti fissati dal legislatore a tutela dell'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali, enunciando pertanto al riguardo molteplici criteri da osservare da parte della legge regionale (vedansi le sentenze Corte Cost. n. 338/1989, n. 177/1988, n. 460/1989, n. 342/1994, n. 313/2003), non ha mai nulla osservato, direttamente o indirettamente, sulla vigenza del menzionato art. 136 del T.U.E.L., affermando anzi, in più di una occasione, che la previsione del potere sostitutivo straordinario previsto in capo al Governo dall'art. 120 della Cost. non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi, disciplinati dallo Stato o dalle Regioni, secondo le rispettive competenze (cfr. T.A.R. per l'Abruzzo, 30 luglio 2005, n. 667)'.
Dall'altro va ricordata la recente ordinanza con la quale il T.A.R. per la Toscana 'ritenuto che il difensore civico regionale, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. per tutte la sent. n. 43/2004) non rivestendo, lo stesso, natura nè di organo regionale nè, a maggior ragione, di organo di governo, non ha alcun potere sostitutivo nei confronti dell'Ente locale in materia di surroga dei consiglieri dimissionari', e ritenuto, altresì, che, 'ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della carta costituzionale, tale potere non può che far capo in via esclusiva allo Stato e, per esso, al Governo, il quale potrà intervenire avvalendosi di commissario ad acta', ha sospeso i provvedimenti con i quali il difensore civico regionale aveva prima diffidato il Comune di Arezzo a procedere alla surroga di alcuni consiglieri dimissionari, nominando poi un commissario ad acta per procedere in via sostitutiva a tale adempimento (cfr. ordinanza n. 112 del 2 febbraio 2006).
In tale occasione il T.A.R. per la Toscana ha ritenuto altresì che fosse 'salva ed impregiudicata la facoltà del Comune di invocare l'intervento del Governo al fine di rendere effettiva la surroga obbligatoria dei consiglieri comunali dimissionari, anche avvalendosi di commissario ad acta'.
Per completezza di informazione si fa presente altresì che il Gabinetto del Signor Ministro, nel fornire direttive al Prefetto di Arezzo proprio in merito al caso che ha formato oggetto della citata ordinanza, ha ritenuto che 'nella fattispecie segnalata lo Stato debba farsi carico dell'onere di salvaguardare la funzionalità della rappresentanza elettiva, utilizzando il generico potere di vigilanza sul regolare funzionamento degli organi degli enti locali che appartiene sul territorio al Prefetto, secondo i principi informatori dell'art. 19 del R.D. 383/34, mantenuto in vita dall'art. 273 del D. Leg.vo 267/2000'.