Rimborsi spese
- Rifusione delle spese di viaggio sostenute dal sindaco per lo svolgimento di funzioni istituzionali connesse alla carica, nonché corresponsione della indennità di missione
Un comune ha richiesto il parere di questo Ministero in ordine alla rifusione delle spese di viaggio sostenute dal sindaco per lo svolgimento di funzioni istituzionali connesse alla carica, nonché alla corresponsione della indennità di missione.
L'amministrazione ha fatto presente che avvalendosi della facoltà prevista dalla legge n. 549/1995, ha dotato il proprio sindaco di una carta di credito, prevedendo che il funzionario responsabile provveda all'integrazione del deposito sul conto corrente.
E' stato chiesto di conoscere se per le spese sostenute per la carica istituzionale, il sindaco debba essere preventivamente autorizzato e in caso positivo, quale sia l'organo competente.
Al riguardo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Magistratura contabile che costantemente si è espressa rilevando il carattere eccezionale delle spese di rappresentanza, rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa, ed in funzione della preclusione di ogni forma di responsabilità degli amministratori ordinari, ha puntualizzato che le dette spese siano conformi a criteri tecnico-giuridici normativi prefissati o comunque finalizzate al perseguimento degli interessi pubblici dell'ente erogatore, trovino espressa e specifica previsione negli annuali stanziamenti di bilancio, assolvino ad una funzione di rappresentatività dell'ente stesso verso l'esterno, nel senso che debbono essere ordinate dagli organi istituzionalmente rappresentativi, per lo più posti al vertice dell'ente in occasione di cerimonie o di rapporti di carattere ufficiale nei confronti di soggetti esterni particolarmente qualificati e,infine, siano adeguatamente motivate e documentate per consentire un appropriato controllo della loro conformità alla legge, (Corte Conti, sez. II 18.07.1990 n. 234).
Il requisito della rispondenza ai fini istituzionali delle attività di rappresentanza è determinato dal grado di idoneità delle medesime a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'amministrazione, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, e tale grado di idoneità è ravvisabile soltanto in diretta connessione tra la qualità dei soggetti che esplicano l'attività rappresentativa con le circostanze temporali e modalità dell'attività stessa che, per assumere una precisa valenza rappresentativa, devono avere il carattere della eccezionalità, cioè rinvenirsi al di fuori delle ordinarie ed impersonali operazioni dell'amministrazione. (cfr. Corte dei Conti, sez. contr. 17.05.1993, n. 81).
Quanto allo specifico profilo dell'organo preposto all'autorizzazione alle spese in esame, si ritiene che in applicazione del principio sopra richiamato ed in considerazione che l'organo di vertice dell'ente è tenuto al dovere di astensione in forza di quanto stabilito dal comma 2 dell'art 78 del T.U.E.L., il regolamento dell'ente debba disciplinare tale fattispecie individuando l'organo competente a rilasciare l'autorizzazione prevista dalla legge. Al riguardo si ritiene che, secondo la prassi per lo più seguita dagli enti locali, la fonte regolamentare potrebbe demandare detto adempimento alla giunta comunale.
Rimane fermo che la previsione di tale voce di spesa deve essere ricompresa nello stanziamento del bilancio annuale del comune e che il funzionario amministrativo preposto all'esecuzione della spesa avrà il preciso dovere di effettuare il dovuto controllo, verificando puntualmente la sussistenza delle richiamate condizioni come enucleate dalla magistratura contabile, al fine di garantire l'effettiva corrispondenza alle necessità evidenziate e specificatamente sotto il profilo del rispetto dei limiti di stanziamento fissati nel bilancio di previsione.