Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi- Oneri previdenziali ed assistenziali nel caso in cui un amministratore, lavoratore dipendente in aspettativa, diventi disoccupato a seguito della cessazione dell’attività della ditta

Territorio e autonomie locali
11 Agosto 2006
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Oneri previdenziali ed assistenziali nel caso in cui un amministratore, lavoratore dipendente in aspettativa, diventi disoccupato a seguito della cessazione dell’attività della ditta

Testo 

E' stato formulato un quesito teso a conoscere se il comune debba provvedere a continuare a versare gli oneri previdenziali ed assistenziali nel caso in cui un amministratore, lavoratore dipendente in aspettativa, diventi disoccupato a seguito della cessazione dell'attività della ditta.
Al riguardo, l'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare i versamenti in questione per gli amministratori, ivi indicati, che svolgono attività lavorativa. In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1 in favore degli amministratori lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, ed al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi.
Nella fattispecie, l'interessato ha optato, nella posizione di lavoratore dipendente, per l'istituto dell'aspettativa, che comporta la corresponsione dell'indennità di carica nella misura intera. Tale aspettativa implica l'obbligo da parte del comune, ai sensi del richiamato comma 1, all'effettivo versamento contributivo per la durata del mandato elettivo ed in corrispondenza con il periodo di aspettativa usufruita dal soggetto.
Al cessare delle condizioni di lavoratore dipendente ed in aspettativa, viene contemporaneamente meno l'obbligo, da parte dell'ente presso il quale l'amministratore svolge il mandato, di provvedere al pagamenti dei predetti oneri, visto che la carenza della condizione di 'lavoratore' non consente l'applicazione del richiamato art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000.