Maggiorazioni agli emolumenti degli amministratori locali.

Territorio e autonomie locali
4 Settembre 2007
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

In ordine alla possibilità di apportare maggiorazioni agli emolumenti degli amministratori, si premette che, ai sensi dell’art. 82 comma 11 D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 D.M. 119/2000, la misura dei compensi può essere diminuita o aumentata con delibera adottata dagli organi dell’ente, ognuno nei confronti dei propri componenti, a condizione che l’incidenza delle spese determinate per indennità e gettoni di presenza in applicazione delle disposizioni del decreto, sulle spese correnti stanziate sul bilancio di previsione, non sia incrementata oltre il valore percentuale stabilito dalla tabella D del citato D.M. 119/2000.
Tuttavia la legge 266/2005 (finanziaria 2006) è intervenuta sui compensi degli amministratori degli enti locali, prevedendone una riduzione nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. Sembrerebbe, pertanto, che il legislatore abbia voluto introdurre una norma con la quale l’importo dei gettoni e delle indennità debba essere rideterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge mentre non risulterebbe che la rideterminazione dei canoni si debba applicare per il solo anno 2006.

Testo 

Un segretario generale di un comune ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di apportare maggiorazioni agli emolumenti degli amministratori, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000.
Viene rappresentato che il comune è stato commissariato durante l'anno 2005 e, fino alla elezione dei nuovi organi istituzionali, avvenuta nella tornata elettorale di giugno 2006, non ha potuto provvedere ad eventuali incrementi agli emolumenti in argomento.
Al riguardo, si rappresenta, che, in linea generale, ai sensi dell'art. 82, comma 11, del TUOEL, e dell'art. 11 del D.M. n. 119/2000 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, la misura dei compensi può essere diminuita od aumentata con delibera adottata dagli organi dell'ente, ognuno nei confronti dei propri componenti, a condizione che l'incidenza delle spese determinate dall'ente per indennità e gettoni di presenza in applicazione delle disposizioni del decreto, sulle spese correnti stanziate nel bilancio di previsione, non sia incrementata oltre il valore percentuale stabilito dalla tabella D del citato D.M. 119/2000.
Come è noto tuttavia, la legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) è peraltro intervenuta in materia dei compensi agli amministratori degli enti locali, prevedendone la riduzione nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, disposizione in merito alla quale è stata emanata l'apposita circolare n. 5 del 28 giugno 2006.
Per quanto riguarda in particolare l'attuale vigenza di tale obbligo, questo Dipartimento è del parere che la stessa formulazione utilizzata dal legislatore 'per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, i seguenti emolumenti' farebbe ritenere che tale disposizione abbia valenza a regime. La locuzione rideterminazione lascerebbe infatti supporre che il legislatore abbia voluto introdurre una norma con la quale l'importo dei gettoni e delle indennità deve essere rideterminato (nuovamente determinato) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge, mentre invece, non sembrerebbero rinvenirsi valide argomentazioni per interpretare tale disposizione nel senso che la rideterminazione dei canoni doveva essere applicata per il solo anno 2006.
Si comunica infine che sull'argomento è intervenuta anche la Ragioneria Generale dello Stato che, con nota del mese di aprile 2007, ha confermato l'attuale vigenza della disposizione menzionata e la conseguente impossibilità di apportare variazioni agli importi delle indennità successivamente alla sua entrata in vigore.
Si ritiene conseguentemente che non sia possibile procedere a variazioni in aumento all'indennità ed ai gettoni di presenza conferiti agli amministratori locali nell'esercizio in corso.