Facoltà assunzionali (comunità montana con circa 32000 abitanti) svolgimento compiti delegati ente comunitario da comuni aderenti – Finanziaria 2007.

Territorio e autonomie locali
23 Ottobre 2007
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità assunzionali (comunità montana popolazione complessiva circa 32000 abitanti) per svolgimento funzioni delegate da comuni aderenti - Applicabilità comma 562, art. 1, L. n. 296 del 27.12.2006.

Testo 

Una Comunità Montana, con popolazione complessiva di circa 32000 abitanti, ha chiesto di conoscere alcuni chiarimenti in ordine alle possibilità assunzionali previste dalle ultime disposizioni dettate in materia dalla legge n 296/2006. A tal fine ha precisato che i compiti delegati all'ente comunitario dai comuni aderenti, che per le loro ridotte dimensioni non potrebbero autonomamente assolvere, consistono nel servizio di assistenza sociale e domiciliare, assicurato attraverso appalto a cooperative sociali; compiti relativi all'attuazione della legge n. 328/2000, legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, oltre ai compiti connessi alle attività del Parco regionale, istituito dalla Regione con apposita legge nel 2005.
Al riguardo, pur comprendendo le difficoltà che incontra l'Ente ad assolvere le funzioni affidategli, tuttavia allo stato attuale, si fa presente che per le comunità montane, enti non sottoposti alle regole per il patto di stabilità interno ex comma 676 dell'art. 1, della legge n. 296/2006, le facoltà assunzionali sono disciplinate dal comma 562 della medesima legge. Detto comma, nel fornire una nuova disciplina per le assunzioni di personale, prevede la possibilità di coprire il turnover rispetto alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenuto nel precedente anno, compreso l'eventuale personale da stabilizzare ai sensi del comma 558. La stessa disposizione stabilisce, in ogni caso, il rispetto del limite della spesa di personale riferito all'anno 2004.
Ad ogni buon conto, si rammenta che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 8838 del 23.1.2007, ha chiarito che le spese che concorrono al contenimento degli oneri di personale al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio fissati dalla legge finanziaria 2007, sono determinate con gli stessi criteri esplicitati nella circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato, in merito all'applicazione dell'articolo 1, commi da 198 a 206 della finanziaria 2006.