Facoltà assunzionali per ente con flusso turistico - Possibili interventi sopperire difficoltà (stagione estiva) erogazione servizi essenziali - Finanziaria 2007.

Territorio e autonomie locali
9 Ottobre 2007
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità Assunzionali per ente con flusso turistico - Interventi da porre in essere (attuale quadro normativo) per risolvere situazione difficoltà (nella stagione estiva) erogazione servizi essenziali - Applicabilità art 1, comma 557, L. n. 296 del 27.12.2006.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con cui una Prefettura, su apposita istanza avanzata dal Sindaco di un comune, ha rappresentato le difficoltà operative che quella Amministrazione trova ad affrontare, nella stagione estiva, l'erogazione dei servizi essenziali. A tal fine ha chiesto quali interventi si potrebbero porre in essere per risolvere detta situazione nell'attuale quadro normativo. Ciò alla luce delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 che, a detta del citato Sindaco, sembrano, di fatto, porre agli Enti Locali dei limiti alle assunzioni.
Al riguardo, nel comprendere le difficoltà che i comuni con vocazione turistica incontrano nel periodo estivo per far fronte alle problematiche legate all'incremento e al potenziamento dei servizi, tra cui quello di polizia municipale, si rappresenta che eventuali soluzioni, anche di natura assunzionale, devono necessariamente essere ricercate nell'ambito della vigente normativa di cui all'art 1, comma 557, della legge 296/2006.
Infatti, la citata disposizione, che, come è noto, riguarda gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, quale quello di specie, costituisce una significativa inversione di tendenza rispetto alla precedente disciplina. Ciò si evince dalla esplicita disapplicazione del comma 98 della legge 311/2004 e del comma 198 della legge 266/2005. Di conseguenza non si può più ritenere che sussista una puntuale disciplina limitativa delle assunzioni, dovendosi considerare che il predetto comma 557 ha previsto quale obiettivo generale solamente quello del contenimento delle spese di personale. Pertanto, la finalità della norma è quella di porre l'accento sull'importanza strategica della predetta spesa, sensibilizzando gli enti a controllare l'andamento e la dinamica della stessa. In altri
termini la cennata disposizione opera in termini rafforzativi, rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di carattere finanziario previsto dal patto di stabilità interno. Inoltre, la norma deve essere intesa come indice di corretto comportamento organizzativo gestionale da parte degli enti locali.
Alla luce di quanto sopra esposto e fermo restando il rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del citato patto di stabilità, gli enti, nell'ambito della propria sfera di autonomia costituzionalmente garantita, potrebbero, ad avviso della scrivente, procedere anche ad una completa reintegrazione del personale cessato dal servizio o comunque all'assunzione di nuovo. A tal fine occorrerà procedere ad un'attenta valutazione dell'incidenza complessiva delle spese di personale in relazione all'entità delle spese correnti, tenendo conto, altresì, dell'esistenza di un corretto rapporto tra dotazione organica e presenti in servizio, avuto riguardo ai servizi da rendere all'utenza ed alle funzioni essenziali dell'ente.