VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI NON DIPENDENTI.

Territorio e autonomie locali
9 Ottobre 2007
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

LA NORMA HA INTESO IMPUTARE A CARICO DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI UNA QUOTA PARTE DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI DEI LAVORATORI AUTONOMI CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE, NORMALMENTE A CARICO DEI DIRETTI INTERESSATI.

Testo 

Class. 15900/TU/00/86 Roma, 9 ottobre 2007

Si fa riferimento alla nota con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ufficio in merito al versamento degli oneri previdenziali che gli enti locali sono tenuti a pagare, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del TUEL, per gli amministratori non dipendenti.
In via preliminare, si rappresenta che con l'espressione 'amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti', recata dal comma 2 del suddetto art. 86, si intendono gli amministratori locali lavoratori autonomi.
Con la predetta norma il legislatore, analogamente con quanto previsto al comma 1 per gli amministratori dipendenti, ha inteso imputare a carico dei bilanci degli enti locali una quota parte degli oneri contributivi dei lavoratori autonomi che ricoprono cariche elettive, normalmente a carico dei diretti interessati.
Ciò posto, si rappresenta che l'obbligo di versamento de quo ha decorrenza dal mese e non dall'anno in cui è stata assunta la carica e, pertanto, l'importo che l'ente locale dovrà versare sarà pari non alla cifra forfettaria annuale tout court bensì a quella in dodicesimi rapportata ai mesi di espletamento del mandato ciò in quanto tale obbligo si perfeziona in capo all'ente locale soltanto con l'assunzione della carica e, dunque, non potrà prescindere dal periodo di effettivo espletamento del medesimo mandato.