Surroga consigliere dimissionario con il primo dei non elettiin custodia cautelare in carcere.
Una Prefettura richiede alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'ultimo inciso del comma 1, lettera c) dell'art 59 del T.U.O.E.L. che regolamenta la sospensione di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58, ha rappresentato altresì che un comune della provincia deve provvedere alla surroga di un consigliere dimissionario ed il primo dei non eletti risulta essere attualmente ristretto in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di....
Al riguardo, si evidenzia che l'art. 59 del d.l.vo n. 267/2000 indica al comma 1, i casi di rilievo penale in cui l'automatismo giuridico della sospensione scatta nei confronti di coloro che rivestono una delle cariche indicate dall'art. 58, comma 1, tra cui è ricompresa quella di consigliere comunale.
In particolare, l'art. 59, comma 1, lett.c), prevede l'applicazione di diritto della sospensione dalla carica non solo nei confronti di coloro che con provvedimento non definitivo siano stati assoggettati ad una misura di prevenzione in quanto specificatamente indiziati di appartenere ad una delle associazioni criminose di cui all'art. 1 della legge n. 575/1965, come sostituito dalla legge 12 settembre 1982, n. 646, bensì anche di coloro nei cui confronti, a prescindere dal tipo di reato commesso, sia stata disposta l'applicazione delle misure coercitive recate dagli artt. 284, 285 e 286 c.p.p. concernenti rispettivamente gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere e la custodia cautelare in casa di cura.
L'inciso 'altresì' utilizzato dal legislatore nella formulazione del predetto comma opera infatti l'estensione dell'ambito di applicazione della sospensione automatica ai tre casi in cui si esplicano le misure cautelari personali, sopra indicate, indipendentemente dal loro collegamento a specifiche ipotesi di reato.
Per quanto inoltre concerne la possibilità di procedere alla surroga del consigliere con il primo dei non eletti, che nel caso di specie risulta essere attualmente ristretto presso casa circondariale, si evidenzia che tale situazione non risulta essere contemplata né dall'art. 58 del T.U.O.E.L., indicante le cause ostative alla candidatura, né dall'art. 60, in cui sono elencate le cause di ineleggibilità. L'essere sottoposto ad una misura coercitiva non costituirebbe pertanto una condizione di incandidabilità né di ineleggibilità.
La stessa lettura combinata degli artt. 41 e 68 T.U.O.E.L., ove sono dettate disposizioni in materia di esame della condizione degli eletti e contestazione delle cause di ineleggibilità ed incandidabilità, disposizioni che, peraltro, devono intendersi come tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, sembrerebbe non precludere la possibilità di poter convalidare l'elezione del candidato eletto, attualmente sottoposto a misura restrittiva.
Ciò premesso si evidenzia tuttavia che, immediatamente dopo il perfezionamento della menzionata procedura di surroga, dovrà essere applicata la sospensione prevista dall'art. 59, comma 4 del citato T.U.O.E.L..