Istituzione Nucleo guardie ecologiche volontarie comunali per potenziamento vigilanza su rispetto regolamento polizia rurale e ordinanze emanate in materia ambientale.

Territorio e autonomie locali
30 Ottobre 2007
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Possibilità Istituzione Nucleo guardie ecologiche volontarie per potenziamento vigilanza su rispetto regolamento polizia rurale e ordinanze emanate in materia ambientale (atteso esiguo numero addetti polizia municipale) - Possibilità attribuire (previa adozione apposito regolamento) detti operatori, funzioni guardia particolare (sensi art. 133, TULPS), controllo su osservanza disposizioni di competenza (sensi art. 13, L. n. 689/1981) e riconoscimento qualità pubblico ufficiale o incaricato pubblico servizio.

Testo 

Un ente, disponendo di un ridotto numero di addetti alla polizia municipale, ha rappresentato l'esigenza di potenziare i controlli a difesa dell'ambiente dotandosi di un nucleo di guardie ecologiche comunali volontarie, che adeguatamente selezionato e formato, sarebbe destinato alla vigilanza sul rispetto del regolamento di polizia rurale e delle ordinanze emanate in materia ambientale. A tal fine, l'Amministrazione ha chiesto di conoscere se a tali operatori, sia possibile attribuire, previa adozione di apposito regolamento, le funzioni di guardia particolare ai sensi dell'art. 133 del TULPS; il controllo sull'osservanza delle disposizioni di competenza per le cui violazioni è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981, oltre al riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Al riguardo, si fa presente che già in passato lo scrivente si è pronunciato sulla questione, acquisendo peraltro il parere del Dipartimento di P.S., ritenendo inammissibile l'istituzione di un corpo di polizia rurale volontaria sia in quanto detta istituzione non trova sostegno in alcuna specifica norma di legge e sia in ragione del fatto che le funzioni in materia di polizia rurale sono comprese nelle funzioni di polizia amministrativa che i comuni sono tenuti ad assolvere, ai sensi della legge-quadro di polizia municipale n. 65/1986, attraverso il servizio di polizia municipale costituito da una struttura organizzativa di personale e mezzi, struttura che può assumere la forma di corpo di polizia municipale.
Fermo restando quanto sopra, è da tenere presente che è sicuramente consentito ai comuni l'impiego di guardie particolari giurate nominate ai sensi dell'art. 133 del TULPS per la vigilanza di beni di proprietà dell'ente locale stesso, come anche l'affidamento del predetto servizio ad istituto privato autorizzato. Si deve precisare che nei casi descritti le guardie particolari giurate devono limitarsi a svolgere quelle attività consentite dalla legislazione di pubblica sicurezza tese a prevenire aggressioni o danni alla proprietà privata.
Inoltre, si deve sottolineare, che la possibilità di riscontrare ed elevare sanzioni compete esclusivamente ai soggetti incaricati di particolari attività di vigilanza espressamente regolamentate da leggi statali o regionali, quali la vigilanza venatoria, ecologica ed ambientale, ittica, zoofila (vedi a tal proposito le leggi n. 157/1992 e n. 963/1965 e dai D.P.R. n. 1604/1931 e del 31.3.1979).
Sulla base della summenzionata normativa si muove la legislazione regionale della Regione Piemonte, che nel disciplinare, con l. r. 2.11.1982, n. 32, la materia della Conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale, prevede la figura della guardia ecologica volontaria, specificando, altresì, nell'apposito regolamento, le modalità di nomina, che avviene su proposta dei Presidenti delle Province ed è subordinata alle norme previste dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza; le competenze limitate alle finalità della legge stessa, nonché i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale funzione.
L'esame della normativa descritta, oltrechè della l.r. 4 settembre 1996, n. 70, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, indica chiaramente che le competenze in materia sono riconosciute alle Regioni e alle Province.