Applicabilità (per consorzio) norme materia assunzioni, previa rideterminazione dotazione organica (ampliamento numero posti tempo indeterminato e determinato).

Territorio e autonomie locali
17 Ottobre 2007
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità (per consorzio con previsione aumento enti partecipanti) procedere (sensi art. 19, comma 8, L. n. 448/2001) rideterminazione dotazione organica (ampliamento numero posti tempo indeterminato e determinato) - Applicabilità norme materia assunzioni (deroga limite assunzionale previsto art. 1, comma 562, n. 296/2006).

Testo 

Un Consorzio, ha posto direttamente a questo Ministero un quesito sulla possibilità, alla luce di quanto stabilito dall'art. 19, comma 8 della legge 448/2001, di procedere ad una rideterminazione della propria dotazione organica, ampliando il numero dei posti a tempo indeterminato e a tempo determinato, in previsione di un aumento del numero degli enti aderenti al consorzio medesimo con conseguente incremento delle funzioni e compiti che lo stesso andrà ad assumere.
Al riguardo, si precisa che il consorzio, come soggetto di diritto, risulta inquadrabile tra gli enti non sottoposti al patto di stabilità e, di conseguenza, allo stesso è applicabile il comma 562, dell'art. 1, della legge n. 296/2006, che impone il limite della spesa riferita all'anno 2004 e la possibilità di turnover rispetto alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel precedente anno.
Premesso quanto sopra, occorre rammentare che la disposizione ex art. 19, comma 8 della legge 448/2001, richiamata dal consorzio, indica quale competenza degli organi di revisione contabile degli enti locali quella di accertare, a far data dal 2002, che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa ex art. 39 della legge 449/97, e che le eventuali deroghe a detto principio siano analiticamente motivate. Quindi, dalla lettura della norma citata emerge chiaramente che le eventuali deroghe sono da riferirsi esclusivamente al mancato raggiungimento da parte dell'ente dell'obiettivo di riduzione della spesa complessiva per il personale, o meglio a quegli enti che si trovino nell'impossibilità di operare la riduzione della spesa di personale, riduzione che, in ogni caso, deve intendersi riferita a quella già sostenuta. L'adeguata giustificazione da fornire all'organo di revisione contabile, deve quindi riguardare il fatto di non aver potuto conseguire risparmi di spesa ma, non certo può, riguardare quello di un incremento della stessa.
Alla luce di quanto sopra, non pare, quindi, potersi sostenere che la disposizione recata dall'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 consenta, anche alla luce di obiettive esigenze di ampliamento della dotazione organica come nella fattispecie rappresentata, di derogare al limite assunzionale previsto dal predetto comma 562 dell'art. 1, della legge n. 296/2006.
Al fine di fronteggiare le nuove esigenze organizzative derivanti dall'adesione di altri enti locali, si ritiene, quindi, che il consorzio possa avvalersi della disposizione contenuta all'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, che in caso di trasferimento di attività prevede anche la possibilità di un passaggio di personale.