Polizia municipale - Utilizzazione dipendente altro ente -¬ Finanziaria 2008.

Territorio e autonomie locali
11 Febbraio 2008
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, continuare (per sopperire carenza organico personale corpo polizia municipale) avvalersi dipendente (già utilizzato mediante scavalco - art. 14, CCNL del 24.1.2004) comune vicino, luce art. 3, comma 79, L. n. 244 del 24.12.2007.

Testo 

Tramite e-mail, un'Amministrazione, rappresentando una carenza in organico del personale di polizia municipale, ha chiesto di conoscere se possa continuare ad avvalersi di un dipendente di un comune vicino, utilizzato mediante 'scavalco', tenuto conto delle disposizioni recate dalla legge finanziaria del 24.12.2007, n. 244.
Al riguardo, si fa presente che la nuova formulazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 3, comma 79 della citata legge n. 244/2007, ribadisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di assumere personale esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato limitando il ricorso a forme contrattuali di lavoro flessibile ad esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni di personale in maternità. Il comma 3 del medesimo articolo 36 come sostituito, consente alle amministrazioni di far fronte alle particolari esigenze ricorrendo all'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi non rinnovabile.
Ciò premesso, si rammenta che la speciale disciplina contenuta nell'art. 14 del CCNL del 24.1.2004, fornisce utili regole per la corretta gestione di una particolare tipologia di utilizzazione qualificata con l'espressione 'personale a scavalco', consentendo l'utilizzazione di personale di altre amministrazioni solo per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione da concordarsi tra gli enti interessati.
Con il citato atto di convenzione, infatti viene disciplinata la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
Quindi, l'ipotesi disciplinata dall'articolo 14 prevede l'utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali.
In relazione alle considerazioni suesposte, si ritiene pertanto tuttora applicabile la disciplina contenuta nella richiamata norma contrattuale, sostanziandosi come fattispecie diversa da quella regolata dal comma 3 sopra citato.