Rinnovo comando (dipendente comunale) presso uffici Giudice di Pace (per un anno) - Applicabilità art. 36, comma 3, D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 3, comma 79, L. n. 244/2007.

Territorio e autonomie locali
7 Aprile 2008
Categoria 
15.03 Cause di sospensione del rapporto
Sintesi/Massima 

Ottemperanza o meno, (per amministrazione comunale) citata richiesta formulata sensi art. 26, comma 4, L. n. 468/1999.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere se alla luce della disposizione recata dall'art. 36, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007, sia tenuto a corrispondere alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge n. 468/1999, da un Tribunale, di rinnovo del comando di un dipendente presso gli Uffici del Giudice di Pace per la durata di un anno.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che il citato comma 3 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 79 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, consente alle amministrazioni di far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
L'art. 26, comma 4 della legge n. 468/1999, che disciplina l'istituzione del giudice di pace, prevede che il personale che abbia prestato servizio per almeno due anni nei soppressi uffici di conciliazione, continui a prestare servizio presso l'ufficio del giudice di pace per l'espletamento di attività che istituzionalmente sono demandate a tale organo.
Dal raffronto delle norme sopraccitate, si evidenzia, quindi, che nel caso dell'assegnazione presso gli uffici del giudice di pace non si è in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, per le quali troverebbe applicazione la disposizione ex comma 3 dell'art. 36, bensì, come è dato rilevare dal contenuto normativo dello stesso art. 26, di una norma che riveste carattere speciale e che ha come fine quello di garantire il normale funzionamento degli uffici giudiziari.
Peraltro, come precisato dal Ministero della Giustizia con circolare dell'8/3/2001, l'utilizzo del personale comunale presso gli uffici del giudice di Pace avviene attraverso l'istituto del comando che si configura, nel caso di specie, quale atto dovuto.
Dalle considerazioni suesposte, si deve ritenere pertanto che quanto previsto dall'art. 36, comma 3 del D.lgs. 165/2001, non trovi applicazione nell'ipotesi del comando di dipendenti presso gli uffici del giudice di pace che, come sopra precisato, resta disciplinata dalle particolari norme dettate in materia.
Si ritiene utile sottolineare, ad ogni buon conto, che l'Amministrazione qualora si trovi nella difficoltà di assicurare il regolare funzionamento dei propri uffici, potrà avvalersi della disposizione recata dallo stesso art. 36, comma 8, che consente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e la cui dotazione organica non superi le quindici unità, di ricorrere a forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per sopperire ad esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, e per sostituzioni di maternità, anche per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, purché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nominativo del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.