Il commissario straordinario risulta investito di tutti i poteri di rappresentanza normalmente spettanti al sindaco, ivi compreso quello di componente di diritto di organi di enti quali le comunità montane, le unioni di comuni e quindi, analogicamente, gli enti consortili (cfr., in tal senso, T.A.R. Marche, 21 febbraio 2001, n. 725).
Atteso, pertanto, che non risulta prevista equivalente prorogatio per il sindaco – né per gli assessori comunali – in quanto il citato art. 141, comma 5, fa esclusivo riferimento “ai consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento”, si ritiene di poter affermare che, nel caso di specie, la rappresentanza in seno all’Assemblea Generale ed al Consiglio direttivo del Consorzio debba essere esercitata dal commissario straordinario.
Invece, in forza del già richiamato art. 141, comma 5, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, possono continuare ad esercitare, in regime di prorogatio, gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei nuovi consiglieri eletti al termine della gestione provvisoria dell’ente locale