In caso di scioglimento anticipato di un singolo consiglio circoscrizionale, con nomina, da parte del consiglio comunale, di un commissario per il temporaneo svolgimento delle funzioni circoscrizionali, fino al rinnovo dell’organo (disposto in coincidenza con il primo turno elettorale utile per gli elettori del comune), qualora l'ente si trovi nella condizione di cui all' art. 2, comma 29 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), atteso che é sostanzialmente venuto a cessare il mandato elettorale di tale organo, si ritiene che si siano determinate le condizioni per l’immediato adeguamento alle disposizioni della legge finanziaria per le quali i comuni compresi nella fascia demografica fra i 30.000 e i 100.000 abitanti, non possono più disporre di circoscrizioni comunali “a decorrere dalle elezioni successive” ) .