Assunzioni personale (per conclusione procedure concorsuali) - Corretta applicazione art. 76, comma 2, D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito L. n. 133 del 6.8.2008.

Territorio e autonomie locali
9 Dicembre 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, conteggiare - fini esatto computo da effettuare per quantificazione numero massimo dipendenti tempo pieno - quelli part-time e soggetto extradotazione organica (incarico sensi art. 110, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000).

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni recate dall'art. 76, comma 2 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 con particolare riferimento all'esatto computo da effettuarsi per la quantificazione del numero massimo dei dipendenti. L'Amministrazione, dovendo procedere alle assunzioni di personale le cui procedure concorsuali si sono concluse, ha chiesto di conoscere se ai fini del calcolo del sopracitato numero massimo di dipendenti a tempo pieno debbano essere conteggiati due dipendenti part-time ed un soggetto extradotazione organica con incarico ai sensi dell'art. 110, 2 comma del D.Lgs n. 267/2000.
Al riguardo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 76, comma 2 della citata legge n. 133/2008, che ha sospeso per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 10 le deroghe assunzionali previste dall'art. 3, comma 121 della legge n 244/2007, occorre tenere presente che le unità di personale impiegate a tempo parziale devono a tutti gli effetti essere conteggiate come unità al 100% nel caso in cui in dotazione organica i posti in questione siano previsti a tempo pieno. Ciò in quanto, il dipendente che abbia optato per il tempo parziale nel corso del proprio rapporto di lavoro, in qualsiasi momento, può chiedere di essere riammesso a tempo pieno. Diversamente, è il caso in cui i posti in dotazione organica siano stati istituiti come posti part-time e, abbiano quindi dato luogo ad assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso, infatti, al dipendente è preclusa la possibilità di chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro. L'amministrazione dovrà pertanto verificare, ai fini del computo di cui trattasi, la previsione in dotazione organica dei due posti a tempo parziale.
Per quanto attiene all'incarico conferito ai sensi dell'art. 110, 2 comma del richiamato D.Lgs. n. 267/2000, lo stesso non deve essere conteggiato in quanto non vi è copertura di un posto in dotazione organica.